• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02220-AR/2 ...    premesso che:     il provvedimento in oggetto, vertente sulla materia fiscale e altre esigenze indifferibili, nel corso dell'esame parlamentare si è andato arricchendo di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/205presentato daVISCOMI Antoniotesto diGiovedì 5 dicembre 2019, seduta n. 272

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, vertente sulla materia fiscale e altre esigenze indifferibili, nel corso dell'esame parlamentare si è andato arricchendo di molte misure di carattere economico dal significativo impatto sociale ed è parte integrante della più complessiva manovra di bilancio per il prossimo triennio;
    in tale quadro, appare necessario affrontare e risolvere, sin dai prossimi provvedimenti di analoga portata, il problema che si è verificato a seguito di un'interpretazione del tutto arbitraria delle vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, che l'INPS ha voluto imporre nonostante la soccombenza in tutti gli innumerevoli e conformi pronunciamenti giurisprudenziali;
    le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, approvate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, hanno previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria (nel solo caso degli avvocati del libero foro, fino all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012);
    tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    tuttavia, l'analisi dell'originaria formulazione della citata disposizione della legge n. 335 del 1995, rafforzata dalla successiva norma di interpretazione autentica introdotta con l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dovrebbero pacificamente portare ad affermare che la gestione separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza;
    l'INPS, pertanto, non ha il potere di iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di adottare le necessarie misure di carattere normativo volte a chiarire ancora una volta, e in maniera inequivocabile, che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, escludendo esplicitamente i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995.
9/2220-AR/205. Viscomi, Serracchiani.