• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01586/109/ ... premesso che, legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1586/109/05 presentato da FRANCESCO LAFORGIA
mercoledì 4 dicembre 2019, seduta n. 229

Il Senato,
premesso che,
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca;
il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education ed equipollenti,
considerato che:
vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,
ritenuto che:
molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica,
impegna al Governo:
a valutare una modifica della sopra citata Legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.
(0/1586/109/5)
Laforgia, Errani, De Petris, Grasso