• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01175 (3-01175)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01175presentato daCARFAGNA Maria Rosariatesto diMartedì 3 dicembre 2019, seduta n. 270

   CARFAGNA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 23 marzo 2011 Ginevra P.A., insegnante di scuola primaria da circa vent'anni e mamma di Arianna, si è vista sottrarre la propria figlia – di 18 mesi – per decreto del Tribunale dei minori di Roma che ha autorizzato l'uso della Forza pubblica per l'esecuzione del provvedimento;

   ciò per aver denunciato il convivente perché violento: dapprima violenza psicologica, poi fisica mentre era in stato di gravidanza;

   il tribunale lo ha condannato per il reato di lesioni;

   risulta, peraltro, che l'ex di Ginevra sia stato precedentemente denunciato per condotte violente da altre sue ex compagne;

   dalla condanna, è nata la vicenda di «vittimizzazione secondaria» che ha segnato la vita di Ginevra, ma, soprattutto, della piccola Arianna;

   nella causa per l'affidamento della minore, la consulenza tecnica d'ufficio del 2010 della dottoressa Malagoli Togliatti ha dichiarato Ginevra affetta da un «disturbo istrionico» della personalità;

   Arianna è stata data al padre in affido esclusivo, nonostante la medesima consulenza tecnica d'ufficio avesse ravvisato nei comportamenti dell'uomo aspetti vendicativi, controllanti e problematici rispetto al femminile, senza però formulare alcuna riserva, fatta eccezione della generica indicazione di una psicoterapia;

   il complesso elaborato peritale ha riconosciuto la forte conflittualità genitoriale e l'ha risolta con la totale attribuzione della responsabilità alla madre, perché affetta da disturbo mentale (istrionico), deresponsabilizzando completamente l'uomo maltrattante;

   gli esiti delle perizie eseguite dopo questa consulenza tecnica d'ufficio sono stati ben diversi: tutte non hanno ravvisato alcun disturbo della personalità;

   per il professor Ferracuti, neurologo e psicoterapeuta di neuroscienze della Sapienza, «(...omissis...). Le caratteristiche – di Ginevra n.d.r. – (...omissis...) rientrano nell'ambito della normalità e possono essere comprese come differenze individuali e non in senso psicopatologico.»;

   il dottor Guadalupi, consulente alla Corte d'appello di Roma – sezione minorenni civile – avrebbe escluso anche il disturbo istrionico: «(...Omissis...) non è emerso alcun elemento che consenta di diagnosticare un “disturbo istrionico della personalità”.»;

   il professor Mastronardi, docente di psicologia forense alla Sapienza, ha messo in discussione la consulenza tecnica d'ufficio del 2010, laddove – nel corpo della medesima – non vi sarebbe tra i criteri indicatori della DSM IV, meramente elencati, alcuno che abbia trovato riscontro nei comportamenti di Ginevra;

   il dottor Majore, psicoterapeuta di Ginevra ne ha evidenziato la «naturale propensione ed attitudine materna e (...) genitoriale.»;

   identiche le conclusioni delle perizie svolte per ordine del Tribunale dei minori sulla donna e che l'hanno definita «persona empatica ed equilibrata», «persona responsabile, obiettiva, con pensiero lineare e critico, (...omissis...)»;

   il Tribunale dei minori ha rigettato l'ennesima istanza di Ginevra volta al riavvicinamento alla figlia, insistendo sull'esigenza di un'ulteriore indagine dei servizi sociali per «un percorso di valutazione della condizione psichiatrica» e delle «competenze genitoriali»;

   la storia di Ginevra è parte di un copione che si ripete da troppi anni e che rende i figli sottratti alle mamme – collocati in casa famiglia o affidati a padri denunciati per lesioni, maltrattamenti o abusi – una delle più grandi emergenze di questo Paese;

   Ginevra non vede la figlia da più di otto anni;

   il principio della bigenitorialità deve valere per i padri, ma anche per le madri, «punite» per aver chiesto aiuto, proprio dallo Stato cui si sono rivolte –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto narrato in premessa e, conseguentemente, se non intenda:

    a) promuovere iniziative ispettive in relazione alla regolarità dell’agere del Tribunale per i Minorenni coinvolto;

    b) adottare opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a garantire l'adeguata formazione del Corpo magistratuale ed ausiliario in merito ai temi di cui in premessa, per favorire tra gli stessi una migliore consapevolezza, alla luce del preminente interesse dei minori.
(3-01175)