• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01251 CANGINI - Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: continua a riscuotere vasta eco nei quotidiani locali delle Marche la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01251 presentata da ANDREA CANGINI
lunedì 2 dicembre 2019, seduta n.169

CANGINI - Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

continua a riscuotere vasta eco nei quotidiani locali delle Marche la vicenda del signor M.V., residente a di Montegranaro (Fermo), un comune di medie dimensioni di circa 13.000 residenti, che si è visto negare nel 2010 l'autorizzazione a costruzione nella sua proprietà parte di un impianto fotovoltaico. Al divieto, attraverso la prescrizione particolare del "Dovrà essere rispettata la distanza di ml. 40 dall'edificio distinto all'Agenzia del Territorio al Fg. 17 part. 310", inserita nel permesso di costruire n. 2010/79, ha fatto seguito una querelle giudiziaria (in sede civile e penale) che è ancora non si è conclusa e che prevede un risarcimento per danni di 3 milioni di euro da parte del Comune di Montegranaro;

la causa risiede infatti nella circostanza che alla proposta di delibera con parere favorevole da parte del responsabile dell'ufficio urbanistica, architetto G.T. (oggi in pensione) e la successiva delibera di Giunta comunale, anch'essa favorevole, ben oltre i termini temporali allora previsti di 180 giorni in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'architetto T. non rispettò quanto da lui deliberato e dalla Giunta comunale di Montegranaro rilasciando dopo 270 giorni il permesso di costruire n. 2010/79 con la ricordata prescrizione limitativa mai ravvisata precedentemente in fase di istruttoria;

inoltre, l'architetto T., autonomamente, senza alcun motivo apparente e senza l'autorizzazione dei dirigenti responsabili che si sono succeduti, e da nessun organo amministrativo del Comune, decise di inviare, abusando del proprio ufficio, controdeduzioni negative (e giudicate non vere dal ricorrente) al Consiglio di Stato, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle amministrazioni dello Stato competenti per materia;

in modo singolare sia i rappresentanti politici che le figure apicali pro tempore del Comune (nel frattempo vi sono state le elezioni comunali), pur a conoscenza dell'azione dell'architetto T., non intrapresero alcuna azione disciplinare nei suoi confronti né si attivarono per permettere al signor V. di costruire l'impianto, come da progetto depositato;

recentemente, la Prefettura di Fermo, verificati gli esposti di conoscenza anche del Ministero dell'interno, ha attivato un tavolo di mediazione tra il signor V. e il Comune. In questa sede l'architetto Roberto Alessandrini, responsabile dell'ufficio urbanistica dal 2015, periodo in cui l'architetto T. continuava indisturbato a redigere controdeduzioni senza alcuna autorizzazione, ha dichiarato che il signor V. poteva realizzare l'impianto fotovoltaico a 5 metri di distanza dai confini di proprietà così come da progetto presentato. Inoltre, il segretario generale del Comune dottor Bruno Bonelli offriva al signor V. la possibilità di chiudere in "modo bonario" la causa riconoscendogli l'annullamento della prescrizione inserita nel permesso di costruire, previa sua rinuncia della richiesta economica di risarcimento del danno subito per non aver potuto realizzare interamente l'impianto fotovoltaico;

si fa presente che la Regione Marche con parere n. 142/2010 mise a disposizione delle amministrazioni locali la possibilità di chiedere pareri per evadere più velocemente le pratiche per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Nel parere n. 142/2010 la Regione ha affermato che "gli impianti fotovoltaici sono degli impianti tecnologici soggetti a rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine del ciclo della loro vita produttiva (vedi art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387/2003); per tali caratteristiche non possono essere considerati delle costruzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. E3), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, difettando loro il requisito della 'trasformazione in via permanente di suolo inedificato'". Di tale parere non si è avvalso il Comune di Montegranaro, a differenza di molti altri Comuni;

evidenziato che:

quanto occorso al signor V. potrebbe rappresentare uno dei tanti abusi nei confronti del cittadino di cui spesso i giornali locali o nazionali riportano, autorizzazioni che vengono concesse ad una persona e negate ad un'altra in presenza di medesimi diritti e requisiti, o concesse quando oramai non sono di alcuna utilità per i costi che la costruzione comporterebbe. Tanto che l'Unione per la difesa dei consumatori delle Marche, nella persona del suo presidente, sostiene la giustezza della battaglia legale avviata dal signor V.;

con riferimento alla corretta e trasparente autorizzazione alla costruzione di impianti da fonti rinnovabili da parte del Comune di Montegranaro, sarebbe utile far luce sulla giustezza degli atti autorizzativi degli impianti fotovoltaici costruiti. Si rammenta infatti che la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 13, pubblicata sul BUR n. 90 della Regione Marche del 30 settembre 2010, definiva che tutti i progetti depositati prima del 30 settembre 2010 si sarebbero definiti con la precedente normativa, che autorizzava la realizzazione di impianti fotovoltaici a 5 metri di distanza dal confine del lotto di proprietà, mentre per le richieste di autorizzazioni successive a tale data gli impianti si sarebbero dovuti realizzare a 20 metri di distanza dal confine del lotto di proprietà. Il signor V. chiedeva il permesso di costruire il 26 febbraio 2010, data quindi antecedente al 30 settembre 2010;

si fa notare che il Comune di Montegranaro dopo l'entrata in vigore della deliberazione citata ha rilasciato autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra che non rispettano la distanza dei 20 metri dal confine del lotto di proprietà (ma prevedono la distanza di 5 metri);

sarebbe altresì importante verificare, a tutela degli interessi e delle risorse pubbliche, accertarsi se impianti autorizzati nel Comune di Montegranaro abbiano eluso il divieto di artato frazionamento, rispondente alla finalità di impedire indebiti effetti di sovraincentivazione in forza di scelte dettate non da ragioni di natura tecnico-imprenditoriale, connesse come tali all'attività di produzione dell'energia elettrica, ma da opzioni di tipo esclusivamente amministrativo, da cui discende, con l'indebito accesso agli incentivi, il rigetto dell'istanza o la decadenza degli incentivi con l'integrale recupero delle somme eventualmente già erogate,

si chiede di sapere, con riferimento sia a quanto occorso al signor V. sia al divieto di artato frazionamento, se i Ministri in indirizzo non intendano verificare eventuali gravi irregolarità amministrative da parte dal Comune di Montegranaro e se queste rappresentino un'eccezione o siano così diffuse da inficiare la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa del Comune.

(3-01251)