• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02222-A/022    premesso che:     il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevedeva che i candidati ammessi al corso...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02222-A/022presentato daVILLANI Virginiatesto diLunedì 2 dicembre 2019, seduta n. 269

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevedeva che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici, sarebbero stati dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e che questo rappresentava una deroga rispetto alla procedura ordinaria;
    il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, prevedeva un corso-concorso articolato in 3 fasi: eventuale prova preselettiva; concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; corso di formazione dirigenziale e tirocinio e nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017 veniva pubblicato il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le scuole statali, per complessivi 2416 posti,
   rilevato che:
    la prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, svoltasi in data 18 ottobre 2018, è stata oggetto di contestazioni e numerose richieste di accesso agli atti da parte dei candidati per presunte irregolarità della procedura concorsuale in questione;
    in data 27 marzo 2019 venivano pubblicate le graduatorie degli ammessi alla prova orale, prive del punteggio ottenuto nel corso della prova scritta;
    all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca veniva sommerso dalle istanze di accesso agli atti dai soggetti titolati ex legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni al fine di verificare la correttezza della procedura concorsuale e, nel contempo, osservare il rispetto da parte dell'amministrazione dei principi di buon andamento e di imparzialità ex articolo 97 della Costituzione;
    in data 19 aprile 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rendeva pubblica una nota con la quale comunicava il posticipo dell'accoglimento delle istanze di accesso agli atti concernenti gli elaborati dei concorrenti ammessi alla prova orale successivamente alla pubblicazione delle graduatorie idonei/vincitori, in imminenza, dunque delle immissioni in ruolo;
    veniva adito all'uopo il TAR Lazio che, con sentenze n. 8655/19 e n. 8670/2019 pronunciava sentenza di annullamento del concorso;
    successivamente, il Consiglio di Stato con ordinanze n. 3512 e 3514 del 2019 accoglieva il ricorso dell'amministrazione ritenendo «preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale» sospendendo l'esecutività delle sentenze del TAR;
    con decreto dirigenziale 1205 del 1o agosto 2019 veniva pubblicata la graduatoria del concorso e l'8 agosto l'assegnazione regionale dei vincitori che evidenziava tra l'altro come una disponibilità di posti rimasti vacanti di circa 1.984 unità,
   considerato che:
    i princìpi di legalità, buon andamento e imparzialità presidiano l'accesso per concorso all'impiego in tutte le pubbliche amministrazioni;
    i principali elementi di criticità del predetto concorso, venivano rappresentati dall'analisi statistica dei dati dalla quale si registrava una forte differenziazione tra il numero di ammessi delle regioni del Sud e di quelli delle regioni del Nord, nonché, percentuali di ammissioni molto diverse a seconda dell'aula di svolgimento della prova scritta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare sollecita risposta alle istanze dei ricorrenti in merito all'accesso agli atti avanzata.
9/2222-A/22. Villani, Lattanzio.