• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02222-A/037    premesso che:     il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02222-A/037presentato daBELLUCCI Maria Teresatesto diLunedì 2 dicembre 2019, seduta n. 269

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
    il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera n), della Costituzione;
    la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;
    sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;
    il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul drop-out scolastico;
    la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;
    nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;
    il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di regolamentare e rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.
9/2222-A/37. Bellucci, Lollobrigida, Bucalo, Frassinetti.