• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02222-A/038    premesso che:     gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02222-A/038presentato daMONTARULI Augustatesto diLunedì 2 dicembre 2019, seduta n. 269

   La Camera,
   premesso che:
    gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono una grave situazione di incertezza circa l'accesso alla professione di docente;
    invero il legislatore ha sancito l'equipollenza del diploma AFAM cosiddetto vecchio ordinamento, rilasciato prima del 1o gennaio 2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all'insegnamento, e, quindi, all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello;
    l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, istitutiva del comparto AFAM, dispone che «i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, i diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.»;
    l'articolo 102 della legge n. 228 del 2012 ha previsto che «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'articolo 107 della medesima legge dispone che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”»;
    il comma 107-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
    il decreto ministeriale n. 374 del 2017, recante «Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020», per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli prevede il «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137»;
    l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede che «Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola»;
    il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge n. 228 del 2012 è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria;
    il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l'equipollenza del Diploma AFAM v.o, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 della legge n. 218 del 2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge;
    molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro, i quali hanno sancito – con sentenza definitiva – il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o.;
    si è rivelata discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d'istituto si vengano a trovare in posizioni nettamente differenti: mentre alcuni sono stati riconosciuti abilitati in forza di sentenze passate in giudicato, altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, rimangono nella terza fascia delle graduatorie d'istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza;
    molti docenti AFAM ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza del Diploma di Conservatorio all'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 1o febbraio 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi;
    anche per il concorso DDG n. 85 del 1o febbraio 2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM, in quanto in alcune regioni i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l'anno di FIT, mentre altri candidati sono stati depennati vedendosi costretti ad adire i Tribunali amministrativi regionali;
    il TAR Puglia ha accolto dapprima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, e tale orientamento è stato poi confermato con le sentenze di merito, nelle quali è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, che dichiara il valore abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, ad essere reinseriti nelle graduatorie del concorso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i diplomi di conservatorio AFAM conseguiti in regime di vecchio ordinamento siano riconosciuti come titoli abilitanti, ponendo fine alla ingiusta disparità di trattamento rappresentata in premessa.
9/2222-A/38. Montaruli.