• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00578 (2-00578) «Zolezzi, Sportiello».



Atto Camera

Interpellanza 2-00578presentato daZOLEZZI Albertotesto diLunedì 2 dicembre 2019, seduta n. 269

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:

   l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE dispone che gli Stati membri adottino, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori;

   l'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, dispone che tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, sia esistenti che da realizzare, siano autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

   in seguito all'approvazione del decreto-legge n. 133 del 2014, ad indicare i termini operativi in cui l'impianto potrà funzionare non c'è più un quantitativo massimo di rifiuti da bruciare, ma, appunto, il solo carico termico misurato in Mwt;

   il carico termico dipende da: tonnellate dei rifiuti che vengono bruciate nelle ore annue di esercizio previste dall'autorizzazione; qualità del rifiuto che viene bruciato; potere calorifico e altro;

   il valore di massimo carico termico indicato nei provvedimenti autorizzativi che si sono adeguati al decreto non è così facilmente traducibile in un limite quantitativo dei rifiuti all'ingresso; in ogni caso tali provvedimenti devono rispettare lo spirito del decreto che prevede un utilizzo spinto al massimo degli inceneritori presenti sul territorio nazionale e di quelli in progetto per bruciare rifiuti delle zone del Paese che non hanno possibilità di smaltimento;

   secondo i dati Ispra vengono inceneriti in Italia quasi 10 milioni di tonnellate di rifiuti (metà rifiuti solidi urbani (Rsu) e metà rifiuti speciali (Rs)) nei 437 impianti di incenerimento nazionali fra inceneritori per RSU (39), RS (48) e impianti produttivi (350). Il comma 2 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 dà per scontata l'esistenza di un ulteriore fabbisogno impiantistico; tuttavia, da accessi agli atti effettuati dagli interpellanti risulta una capacità residua di trattamento termico per oltre 2.234.000 tonnellate annue nel 2017 (in aumento dal 2015 quando erano 2.014.000), considerando i soli inceneritori di rifiuti o cementifici, oltre 300.000 presso i cementifici (coincenerimento di combustibile solido secondario), senza contare centrali termoelettriche e altri impianti, per i quali non sono a disposizione degli interpellanti dati puntuali, che usano combustibili derivati da rifiuti;

   non è semplice analizzare il dettaglio merceologico dei rifiuti destinati a trattamento termico, perché, se si escludono gli impianti industriali dedicati alla gestione di uno specifico flusso di rifiuti, nella maggior parte dei casi si tratta di rifiuti indifferenziati o rifiuti derivanti dal trattamento di altri rifiuti. Le informazioni disponibili ad oggi dicono che rifiuti sanitari a rischio infettivo e prodotti assorbenti per la persona sono una percentuale rilevante sul totale dei rifiuti destinati a tale trattamento; per tali rifiuti sono disponibili metodi per la riduzione volumetrica e sperimentazione per il recupero di materia (rifiuti infettivi, circa 170 mila t di rifiuti all'anno); è stato emanato il decreto ministeriale Eow per i prodotti assorbenti per la persona (Pap, circa 1 milione di tonnellate). Il decreto «crisi aziendali» con un criterio generale di riciclo in attesa degli specifici decreti End of waste (Eow), unito a precedenti provvedimenti su specifiche tipologie di rifiuti, suggeriscono un ulteriore incremento delle possibilità di riciclo e riduzione della necessità di inceneritori;

   la direttiva 2008/50 sulle emissioni in atmosfera vede l'Italia a rischio di infrazione per l'eccesso di emissioni di gas serra; quelle legate al ciclo dei rifiuti ammontano al 5 per cento secondo i dati Ispra e ci sono alternative gestionali più sostenibili;

   il Ministro interpellato ha dichiarato in più occasioni pubbliche, anche istituzionali, di aver dato mandato ai propri uffici per la stesura di una bozza di modifica dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 –:

   se esistano volumi residui negli inceneritori o negli altri impianti di combustione di rifiuti o se questi abbondanti volumi residui documentati dipendano da disallineamento fra i dati autorizzativi, di massimo carico termico e le effettive capacità degli impianti;

   quale documentazione istruttoria sia stata acquisita dal Ministro interpellato in relazione alla proposta di modifica dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, in particolare riguardo alle capacità di trattamento e allo stato di obsolescenza degli impianti, ovvero per quanti e quali impianti sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale in assetto di massimo carico termico, e quale sia lo stato di avanzamento dei lavori per l'adozione di iniziative normative volte a modificare il suddetto articolo 35;

   se intenda avvalersi di ulteriori dati relativi alla capacità totale nazionale di trattamento termico dei rifiuti, oltre a quelli già utilizzati, anche in prospettiva futura relativamente alle modifiche normative e tecniche citate, o se si ritenga già conclusa la fase istruttoria.
(2-00578) «Zolezzi, Sportiello».