• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01586/007/ ... in sede di discussione del disegno di legge AS 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, premesso che: la...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1586/7/05 presentato da ANNA MARIA BERNINI
giovedì 21 novembre 2019, seduta n. 223

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
premesso che:
la Xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'Eppo (European and Mediterranean Plant Protection Organization), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);
il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;
successivamente, infezioni di Xylella fastidiosa e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;
la malattia denominata "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a "macchia di leopardo", ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;
non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;
sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;
il decreto legge del 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" il comma 2, dell'articolo 4, concerne "istituzioni di zone economiche speciali" e "intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa";
l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
il D.P.C.M. del 25/01/2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)", l'articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;
all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che "Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico";
secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato.
attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.
(0/1586/7/5)
Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Vitali, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin