• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01586/010/ ... in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", premesso che: il...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1586/10/05 presentato da ROBERTA TOFFANIN
giovedì 21 novembre 2019, seduta n. 223

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022",
premesso che:
il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;
l'articolo 2-bis del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-bis menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;
vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;
sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;
sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il "lavoro accessorio" con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;
rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto Prest.O., occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridiseiplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del voucher anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.
(0/1586/10/5)
Toffanin, Floris, Gallone