Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/01586/074/ ... premesso che,
le ZES (Zone Economiche Speciali) individuano diversi strumenti per lo sviluppo delle aree e dei territori di elezione. Tutti gli strumenti individuati sono soggetti alle...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/1586/74/05 presentato da VINCENZO D'ARIENZO
giovedì 21 novembre 2019, seduta n. 223
Il Senato,
premesso che,
le ZES (Zone Economiche Speciali) individuano diversi strumenti per lo sviluppo delle aree e dei territori di elezione. Tutti gli strumenti individuati sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;
le disposizioni comunitarie, oltre a definire intensità e caratteristiche degli aiuti ammissibili, escludono particolari settori, tra cui quello del trasporto e delle relative infrastrutture. Il Regolamento (UE) 651/2014 identifica puntualmente il settore del trasporto escluso dagli aiuti regionali per il tramite dei seguenti codici NACE:
- NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATEC02007 49);
- NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATECO2007 50);
- NACE51: Trasporto aereo (codice ATECO2007 51);
non rientra nel settore del trasporto il codice NACE52: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATECO2007 52). Ciò in quanto le attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali non sono, né giuridicamente, né di fatto, attività sussumibili nella nozione di trasporto;
la disciplina del Credito d'imposta per il mezzogiorno (Legge 28 dicembre 201.5-, n. 208) e del Contratto di sviluppo (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) sono entrambi soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sopra richiamate e alle limitazioni in esse contenute;
mentre la normativa attuativa del Contratto di sviluppo ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), e cioè coloro che esercitano le attività portuali, il Credito d'imposta per il mezzogiorno risulta invece inibito alle aziende la cui attività è codificata dal predetto codice ATECO2007 52;
in particolare, il modello di richiesta on line del Credito d'imposta per il mezzogiorno (predisposto dall'Agenzia delle Entrate in attuazione della disciplina ZES, nella versione rilasciata il 24 settembre 2019) non consente di inserire il codice ATECO2007 52. Tale incongruenza non trova giustificazione in alcuna normativa comunitaria e si pone in contrasto con le disposizioni nazionali che disciplinano il Contratto di sviluppo (soggetto, come sopra evidenziato, alla medesima normativa comunitaria che regola il Credito d'imposta per il mezzogiorno);
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 affinché si rendano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera e), del Decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati.
(0/1586/74/5)
D'Arienzo, Pinotti