• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03188 (5-03188)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03188presentato daZOLEZZI Albertotesto diVenerdì 22 novembre 2019, seduta n. 264

   ZOLEZZI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 riporta un elenco di delitti per i quali, ai sensi del codice antimafia, è prevista l'informativa antimafia. In tale lista non sono previste attualmente fattispecie di reato relative alla gestione illecita dei rifiuti o al disastro ambientale;

   nel rapporto Ecomafia 2018, a pagina 139, il presidente dell'Enac Raffaele Cantone, ha ritenuto doveroso sottolineare che «quello dei rifiuti è il comparto maggiormente colpito da infiltrazioni della criminalità organizzata» (camorra, mafia, ’ndrangheta);

   con la legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) veniva sancito l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria indipendentemente dalle soglie stabilite dal decreto legislativo n. 159 del 2011 per qualsiasi tipo di contratto/importo per quelle società di cui appunto all'articolo 1, comma 53, della medesima legge, che riguarda alcune tipologie di attività considerate come «maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa». In tale elenco non sono dunque comprese le attività di gestione di impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti (escluso lo smaltimento), e le attività di bonifica;

   con il decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, si è istituita in via sperimentale presso la prefettura di Napoli, la cosiddetta «White List-Speciale, legge n. 6 del 2014», ovvero l'elenco per fornitori e prestatori di servizi, connessi ai futuri interventi di bonifica delle aree agricole inquinate, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

   l'articolo 1, comma 54, della già citata legge n. 190 del 2012 prevede che l'indicazione delle attività di cui al comma 53 possa essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti –:

   se intendano adottare iniziative di carattere normativo per aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 inserendovi le fattispecie di reato relative alla gestione dei rifiuti e al disastro ambientale;

   se intendano adottare iniziative di carattere normativo per inserire nell'elenco per inserire nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 le attività delle aziende contrassegnate dai codici Ateco 38 e 39, ovvero attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti e attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.
(5-03188)