• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02510 PIRRO, ACCOTO, PELLEGRINI Marco, GIANNUZZI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, LOMUTI, GAUDIANO, LANNUTTI, CORBETTA, VANIN, MARINELLO, RICCARDI, ORTIS, NOCERINO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, ANGRISANI,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02510 presentata da ELISA PIRRO
mercoledì 20 novembre 2019, seduta n.167

PIRRO, ACCOTO, PELLEGRINI Marco, GIANNUZZI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, LOMUTI, GAUDIANO, LANNUTTI, CORBETTA, VANIN, MARINELLO, RICCARDI, ORTIS, NOCERINO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, ANGRISANI, DONNO, PRESUTTO, ROMANO, MONTEVECCHI, CAMPAGNA, CASTELLONE, MATRISCIANO, RICCIARDI, FLORIDIA, PIARULLI, GARRUTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

le problematiche relative ai malati cronici non autosufficienti e alle persone con disabilità e autonomie molto limitate o nulle rientrano a pieno titolo nelle decisioni del Ministro della salute, in quanto persone che presentano gravi carenze di salute;

il fondo per le non autosufficienze riguarda gli interventi di competenza dei Comuni singoli o associati e, così come stabilito dalla legge istitutiva del fondo stesso (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1264), sono aggiuntivi a quelli che il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire in base alla normativa vigente a tutti i malati, senza discriminazione alcuna;

considerato che:

l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prescrive che il Servizio sanitario nazionale assicuri "la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata"; e, ai sensi dell'articolo 1, fornisce le prestazioni domiciliari e residenziali "senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea), conferma che il Servizio sanitario nazionale deve fornire le necessarie prestazioni socio-sanitarie domiciliari e residenziali alle persone con disabilità intellettiva in situazione di gravità o autismo, agli anziani malati cronici non autosufficienti, alle persone con demenza senile, alle persone con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia, nonché a coloro che sono colpiti da patologie o da disabilità analoghe;

con la sentenza n. 36 del 2013 la Corte costituzionale ha precisato che "l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal d.P.C.M. 29 novembre 2001". Nella stessa sentenza la Corte riporta la definizione di persone non autosufficienti intese come persone anziane o disabili che non possono "provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri", ed ha chiarito che "non vi è un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza: il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione";

il punto 1.5 dell'allegato II del decreto 12 marzo 2019 del Ministero della salute, rubricato "Misura dell'equità sociale nell'erogazione dei Lea", prevede che: "La definizione dei Lea individua ciò che viene garantito all'assistito che può essere modulato solo in ragione del bisogno di salute: il SSN deve assicurare adeguate risposte ai bisogni senza differenze tra uomini e donne, tra giovani ed anziani, tra poveri e ricchi, tra cittadini italiani e non, ecc.",

si chiede di sapere:

se nella bozza del nuovo patto per la salute 2019-2021 sia stabilito, analogamente a quanto stabilito per i malati cronici, il monitoraggio delle liste d'attesa dei malati cronici non autosufficienti e alle persone con disabilità e autonomie molto limitate o nulle, al fine di stabilire il fabbisogno effettivo delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza territoriali e raggiungere l'obiettivo di quanto previsto al punto 1.5 dell'allegato II citato;

se siano state intraprese tutte le iniziative necessarie per promuovere la priorità delle prestazioni domiciliari ogni volta che vi sia la volontaria disponibilità di familiari idonei ad assumere il ruolo di accuditori (caregiver), assicurando la presa in carico del servizio sanitario territoriale e il riconoscimento di un contributo finalizzato a garantire le prestazioni di cui necessita il paziente non autosufficiente (o persona con disabilità con autonomia limitata o nulla) 24 ore su 24 in alternativa al ricovero;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative al fine di: giungere alla modifica dell'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per il riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare non professionali con quota a carico del Servizio sanitario nazionale, analogamente a quanto previsto in caso di ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie; attivare progetti per l'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei, in particolare il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, per migliorare la loro erogazione di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine; individuare gli ambiti da cui attingere le risorse necessarie, in quanto le prestazioni socio-sanitarie citate rientrano nei Lea e sono diritti esigibili, come confermato da numerose sentenze della Corte costituzionale.

(4-02510)