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Atto a cui si riferisce:
C.5/03174 (5-03174)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 novembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-03174

  Il quesito posto dall'interrogante mi dà modo di evidenziare come la problematica esposta abbia rappresentato e rappresenti, tuttora, un obiettivo al quale la Difesa ha dedicato molta attenzione.
  Per quanto attiene al pagamento degli indennizzi alla Regione Sardegna per il periodo 2010/2014, di cui all'articolo 330, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare, si fa presente, innanzitutto, che ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze alloca delle somme destinate al pagamento di tali contributi.
  Successivamente, la competente Direzione tecnica della Difesa procede all'erogazione dei fondi, a seguito di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che interessa non solo la Regione Sardegna, ma anche il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Valle d'Aosta.
  La complessità delle procedure, il coinvolgimento di vari attori istituzionali – Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e province autonome interessate – e l'estensione temporale hanno comportato che i fondi relativi al periodo 2010-2014 finissero in perenzione.
  Questi fondi, tuttavia, rimangono disponibili per l'esigenza, significando che la riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze prevede una richiesta delle regioni.
  Tale richiesta, a seguito del diretto interessamento dei competenti organi del Ministero, è stata recentemente effettuata dalla Regione Sardegna e, per il quinquennio 2010-2014, è prevista che venga erogata alla stessa Regione la somma complessiva di 7.189.549 euro, la cui re-iscrizione in bilancio sarà formalizzata entro il corrente anno, mentre per il periodo 2015-2019, è stato erogato in favore della Regione Sardegna un importo totale pari a 6.241.003 euro.
  Sottolineo, infine, che la percentuale di contributo assegnato alle singole regioni non è in funzione di una scelta discrezionale di un solo organo di governo, bensì deriva dall'applicazione di parametri oggettivi, condivisi con le regioni stesse, sulla base di importi finanziari stanziati dal Ministero dell'economia e delle finanze.