• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02242/014    premesso che:     gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02242/014presentato daDI MURO Flaviotesto diLunedì 18 novembre 2019, seduta n. 261

   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;
    il comma 4 dell'articolo 1-ter reca una previsione specifica relativa all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale e dispone, che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli stessi, i proventi in questione, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati – con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – al Fondo risorse decentrate del MIBACT – in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 –, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa;
    l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il comma 2 dispone che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale siano versati, all'entrata del bilancio dello Stato per essere finalizzati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nel pieno rispetto della garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
9/2242/14. Di Muro, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.