• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03132 (5-03132)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03132presentato daNOJA Lisatesto diMercoledì 13 novembre 2019, seduta n. 258

   NOJA e DE FILIPPO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 3, della legge n. 18 del 1980 prevede che siano esclusi dall'indennità di accompagnamento coloro che siano «ricoverati gratuitamente in istituto»;

   con messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011, l'Inps ha indicato che, ai sensi di tale disposizione, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento sia sospesa in caso di ricoveri superiori a 30 giorni anche presso strutture ospedaliere, chiarendo al contempo che il ricovero «si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui A l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore»;

   la sospensione dell'indennità è, dunque, giustificata solo dal ricovero in una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente un'assistenza anche di carattere personale;

   la Corte di cassazione nel 2007 ha rilevato che «il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto"» e che, pertanto, «l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita»;

   secondo la successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, «il diritto al beneficio va riconosciuto in relazione a tutte le malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una consistente limitazione delle facoltà cognitive e, quindi, richiedono una giornaliera assistenza»;

   da una richiesta di accesso effettuata dall'associazione «La casa di sabbia» emerge che, nel 2017, l'Inps ha comunicato a 758 famiglie con membri titolari di indennità di accompagnamento ricoverati presso strutture ospedaliere l'applicazione della trattenuta dell'indennità;

   risulta come si tratterebbe spesso di ricoveri di persone con disabilità gravissima, non di rado effettuati nei pochi centri ospedalieri ad altissima specializzazione situati lontani dal luogo di abituale residenza delle famiglie che devono, quindi, affrontare un impegno economico ulteriore;

   risulta altresì che, anche laddove sia stato proposto dagli interessati ricorso (in via di autotutela) avverso tali provvedimenti, certificando come lo stesso ospedale abbia richiesto la presenza assistenziale dei congiunti o di terzi esterni alla struttura ospedaliera, la risposta dell'Inps sarebbe stata negativa e spesso avrebbe obbligato le famiglie ad avviare costosi contenziosi giudiziari vinti in molti casi –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per prevenire sospensioni nell'erogazione dell'indennità di accompagnamento pur in assenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.
(5-03132)