• Testo INTERPELLANZA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2/00561 (2-00561) «Barzotti».



Atto Camera

Interpellanza 2-00561presentato daBARZOTTI Valentinatesto diMercoledì 13 novembre 2019, seduta n. 258

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   il servizio di «accompagnamento e assistenza alla clientela di carrozze letti e cuccette sui treni Intercity notte» (d'ora in poi, il «Servizio») è stato storicamente reso dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits, con direzione generale in Roma, Largo Nicolò dè Lapi n. 4 e sede legale a Bruxelles, società appartenente al gruppo francese Accor che gestiva i servizi di catering di classe nel settore dei vagoni letto, vagoni ristorante e vagoni salone in Europa occidentale, Asia e Africa (d'ora in poi, «CIWL»);

   a far data dal 2008, l'affidamento da parte di Trenitalia del Servizio sui treni Intercity Notte è stato caratterizzato dall'annullamento di una gara (comunicazione 18 giugno 2008 C.I.G. 02867086EB), la pubblicazione di n. 2 bandi di gara a distanza ravvicinata (Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale n. 145, del 15 dicembre 2008 e n. 83 del 17 luglio 2009), un nuovo bando nel 2011 (n. 2597428962 pubblicato in data 1° giugno 2011) un affidamento temporaneo e urgente (sentenza Tar Roma, Sez. III, n. 4679);

   alla gestione intermittente ed emergenziale del Servizio, sembrerebbe essersi affiancata un'altrettanta gestione precaria del personale impiegato nella successione degli appalti, i quali per anni hanno lamentato e tutt'ora lamentano situazioni di irregolarità dal punto di vista procedurale, nonché di inquadramento contrattuale;

   a titolo esemplificativo e non esaustivo, i lavoratori ad oggi lamentano:

    1) la tipologia del contratto d'appalto: il Servizio non è volto all'ottenimento di un preciso risultato, ma è connaturato al contratto di trasporto ferroviario in maniera strutturale e continuativa, traducendosi in un'attività di ausilio collaborativo ed essenziale da parte del personale dell'appaltatore e/o di subappaltatori. Di fatto, sembrerebbe che Trenitalia abbia sostanzialmente integrato il proprio personale interno, con altro personale esterno, in modo da garantire il regolare svolgimento delle proprie attività nell'ambito del servizio erogato sui treni «Intercity notte». Tale scelta appare deprecabile anche perché il personale delle ditte appaltatrici, a quanto risulta all'interrogante, non sembrerebbe avere alcun know how specifico che giustifichi Trenitalia ad avvalersi di personale esterno all'azienda stessa. Il Consiglio di Stato ha già chiarito che tale elemento sostanzi «la causa tipica del contratto di somministrazione di lavoro, il cui fine tipico è proprio l'integrazione del personale nell'organigramma del committente» (si veda Sez. V. 12 marzo 2018 n. 1571, ma anche Cassazione Civile, sezione lavoro 27 marzo 2017 n. 7796);

    2) la netta contaminazione tra le attività dei lavoratori Trenitalia con i dipendenti delle società appaltatrici a far data dal giorno 1° luglio 2010, quando i lavoratori CIWL sono stati assunti dalla società Servirail Italia S.r.l. a seguito della cessione di ramo d'azienda da parte della prima società; ad esempio, vi sono immagini attestanti che i lavoratori di Intercity notte abbiano indossato divise confondibili con quelle del personale delle Ferrovie dello Stato, abbiano utilizzato sistemi software, con logo F.S., funzionali a svolgere mansioni a bordo treno quali: controlleria (inserimento dati anagrafici e Pnr) e blocco posti prenotazioni. Ancora, abbiano incassato denaro dalla clientela per la vendita dei titoli di viaggio, attraverso l'emissione di ricevute per conto della committente Trenitalia S.p.a., relazionato sui libri di bordo sempre della committente, segnalazioni ed anomalie a bordo treno. Il personale dipendente dai soggetti appaltatori, quindi, sembrerebbe essere stato stabilmente ed organicamente inserito all'interno del ciclo produttivo della committente;

    3) la netta contaminazione tra le attività dei lavoratori di Trenitalia con i dipendenti delle società appaltatrici e il grave demansionamento a far data dal 9 dicembre 2011, a seguito dell'affidamento del Servizio, per la durata di 6 mesi, alla seconda classificata alla gara di appalto n. 2597428962, il Consorzio Angel Service, appalto poi durato di fatto oltre sei anni (2011-2017). Oltre alle contaminazioni già descritte al precedente punto 2, la figura dell'operatore qualificato, originariamente identificato con il livello G del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) delle attività ferroviarie, avrebbe subito, un progressivo demansionamento. Di fatto, a quanto consta all'interrogante, accadeva che i pulitori viaggianti, di livello H, venivano inquadrati come gli assistenti di bordo, di livello G. A questi ultimi sarebbero state, quindi, richieste anche le prestazioni di pulizia, con detrimento evidente della professionalità acquisita nel tempo a diretto contatto con l'utenza;

    va rilevato che le segnalazioni da parte dei lavoratori risultano essere corroborate da documentazione e che l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo della committente, nonché l'organizzazione da parte della committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore, sono elementi che possono agevolare il fenomeno interpositorio (Cassazione Civile, sezione lavoro, 7 febbraio 2017, n. 3178) –:

    quali siano gli intendimenti del Governo per tutelare questi lavoratori che da anni espletano il servizio per conto della committente Trenitalia, il cui settore è in crisi da più di un decennio e che richiedono di essere internalizzati, come peraltro accadde in passato per altri lavoratori;

    se il Governo intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative, per quanto di competenza, per predisporre opportuni controlli per verificare le condizioni di lavoro effettive di questi lavoratori.
(2-00561) «Barzotti».