• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01586/026/ ... in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", premesso che: c'è...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1586/26/12 presentato da PAOLA BINETTI
martedì 12 novembre 2019, seduta n. 106

La Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022",
premesso che:
c'è la diffusa convinzione che in Italia siamo in carenza di medici, per cui occorre aumentare il numero degli iscritti a medicina, incrementare i contratti di lavoro per gli specializzandi e soprattutto - questa è la grande novità - assumerli nell'ambito delle strutture del SSN anche prima che il loro iter di specializzazione sia stato completato;
una recentissima sentenza della cassazione, nel suo giudizio di condanna, ha affermato che lo Specializzando non è solo un esecutore di ordini, ma pur non avendo piena autonomia, risponde comunque delle sue attività;
il caso è relativo a una donna ricoverata presso una casa di cura che, dopo un'amniocentesi, è stata affidata alle cure di una specializzanda che non è stata in grado di assisterla in modo appropriato. A seguito di complicazioni la donna aveva subito un aborto, cui aveva fatto seguito un gravissimo shock settico, con conseguente perdita della capacità di procreare e insufficienza renale cronica;
la Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26311/2019, ha definitivamente condannato il medico, la specializzanda e la casa di cura, affermando che il medico specializzando non esegue solo "ordini", ma risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle. Ha la laurea in medicina, ha sostenuto un esame di abilitazione e anche, se con un'autonomia limitata, se svolge attività mediche, ne risponde penalmente.;
dopo la condanna da parte del tribunale e il relativo ricorso, la Corte d'Appello aveva condannato comunque la casa di cura, il medico esecutore dell'amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in altre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che aveva cominciato a seguire) e la specializzanda, in solido tra di loro, al pagamento di 3.543.190 euro oltre agli interessi legali e la compagnia assicuratrice della specializzanda a coprirla fino al massimale di 516.456 euro e quella del medico a tenerlo indenne nei limiti indicati;
secondo la Corte l'esecuzione dell'amniocentesi era stata corretta, e il ginecologo partendo il giorno dopo per gli Stati Uniti aveva affidato la paziente alla specializzanda, che avrebbe dovuto sostituirlo in sua assenza. Lei però, a fronte della gravità della situazione, anziché prescrivere l'immediato controllo ecografico e una terapia antibiotica a largo spettro, si era limitata ad una assistenza superficiale, che risultava del tutto inadeguata;
secondo la Cassazione, lo specializzando chiamato a svolgere attività che non è in grado di compiere (o che non si ritiene in grado di compiere) deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista e la colpa è "per assunzione" che, come ricordato dalla stessa Cassazione, è riscontrabile in chi che "cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento";
impegna il governo:
nell'attuale emergenza medici di valutare l'inopportunità di assumere specializzandi che non abbiano ancora completato il loro iter formativo e di rivolgersi piuttosto ad una azione di chiaro e forte richiamo per brillanti colleghi medici che sono migrati all'estero ritenendo che in Italia non ci fossero sufficienti opportunità professionali. Molti giovani specialisti sono attualmente sotto-occupati semplicemente perché una serie di vincoli di bilancio non consente di assumerli nei modi opportuni.
(0/1586/26/12)
Binetti, Rizzotti, Siclari