• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02464 DE PETRIS - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che: la legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02464 presentata da LOREDANA DE PETRIS
martedì 12 novembre 2019, seduta n.165

DE PETRIS - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

la legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", prevede, all'art. 12, comma 8, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio dei praticanti l'attività venatoria;

le associazioni venatorie nazionali riconosciute (art. 34) forniscono l'assicurazione ai propri associati con contratti assicurativi collettivi in convenzione; la gestione di tali servizi deve corrispondere alle normative vigenti e può essere svolta esclusivamente da società assicuratrici iscritte o da intermediari autorizzati dalla legge (IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

ai fini del computo, le associazioni venatorie nazionali devono considerare esclusivamente i propri soci, che hanno contratto polizza assicurativa annuale di responsabilità civile ed infortuni, per i massimali previsti dall'art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992, oppure possono considerare soci quelli di associazioni venatorie a carattere regionale o locale, temporaneamente associate o affiliate, sulla base dei propri statuti. Sono considerati validi i soli soci iscritti, che abbiano versato il premio assicurativo esclusivamente secondo le modalità previste dal provvedimento IVASS;

il numero dei soci assicurati deve risultare dalle dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità rispettivamente dalla compagnia di assicurazione e dal presidente dell'associazione. Dette dichiarazioni devono attestare la sussistenza delle condizioni richieste, ivi compreso l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi e i requisiti del socio in corrispondenza alla legge n. 460 del 1997 e successive modifiche;

i contratti sottoscritti dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute (art. 34) e da quelle regionali riconosciute rappresentano la quasi totalità i praticanti l'attività venatoria e assicurano i titolari anche nelle pratiche di tiro sportivo;

vi sono, inoltre, i contratti emessi direttamente dalle imprese di assicurazione senza intermediazione delle associazioni di categoria richiamate;

le coperture assicurative sono necessarie anche per le attività di controllo faunistico in deroga ai tempi previsti dai calendari venatori;

è rilevante il numero degli incidenti, anche mortali, correlati all'attività venatoria, che coinvolgono anche non cacciatori e che arrecano danni ad animali e beni altrui,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ed urgente che i contratti assicurativi emessi dalle società interessate di intermediazione e assicuratrici vengano resi pubblici nella loro interezza e che siano esplicitate le competenze e la gestione da parte delle società interessate e verificate dall'IVASS.

(4-02464)