• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02467 CALDEROLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che: in data 23 ottobre 2019, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dottor Raffaele Cantone, è...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02467 presentata da ROBERTO CALDEROLI
martedì 12 novembre 2019, seduta n.165

CALDEROLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

in data 23 ottobre 2019, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dottor Raffaele Cantone, è cessato dall'incarico ricevuto con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2014 ed è rientrato nel ruolo organico della magistratura, anticipando la scadenza del suo mandato prevista naturalmente il 28 aprile 2020. Tale circostanza fa sorgere diverse criticità sulla governance di ANAC, in particolare riguardo all'esercizio delle funzioni che l'ordinamento attribuisce al presidente, sia di natura monocratica che di organo direttivo in seno all'organo collegiale del consiglio. Infatti, l'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, assegna in via esclusiva al presidente dell'Autorità alcune importanti funzioni in materia di "misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione", senza prevedere alcunché in caso di suo impedimento o dimissioni anticipate; pertanto, atteso che, ai sensi di legge, tali funzioni non sono delegabili, né è ammesso l'esercizio vicario per il caso di impedimento, il vuoto che si determina, in assenza di una nuova nomina, necessita di un immediato intervento da parte del legislatore, unico soggetto legittimato ad assumere le opportune iniziative;

il mandato dei restanti quattro consiglieri ANAC, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2014, verrà, invece, a scadere in data 11 luglio 2020. La permanenza nell'incarico dei soli consiglieri potrebbe avere ripercussioni sulla gestione ordinaria dell'Autorità e sulle deliberazioni adottate, ivi comprese le politiche gestionali, considerato che il caso di specie imporrebbe un numero dispari nella composizione dell'organo collegiale, soprattutto alla luce dell'art. 9, comma 5, del regolamento interno: "Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti" e comma 4: "In caso di parità di voti espressi, prevale quello del Presidente";

il consiglio dell'ANAC, con propria delibera interna del 16 ottobre 2019, ha innovato il regolamento interno attribuendo, in caso di cessazione dall'incarico di presidente per dimissioni, al consigliere anziano le funzioni di presidente. Tale previsione si pone in netto contrasto con le disposizioni legislative vigenti e viola le prerogative che la legge attribuisce al Governo ed al Parlamento in materia di conferimento dell'incarico di presidente dell'ANAC;

per la nomina del presidente dell'ANAC, la legge prevede la designazione del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, e riconosce alle Commissioni parlamentari un vaglio importante nella scelta del presidente, dotato di poteri monocratici, che non può essere demandato all'autonomia regolamentare dell'istituzione. In caso contrario, si configurerebbe un espediente elusivo di prerogative parlamentari poste a tutela di rilevanti interessi pubblici, quale è l'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione;

l'articolo 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017 riconduce l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico delle carriere dell'ANAC nell'ambito della disciplina delle autorità nazionali indipendenti, ma sussiste, ad oggi, un disallineamento tra l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e l'art. 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995;

in ordine alle professionalità che devono caratterizzare i componenti del consiglio, l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 si limita a prevedere che la scelta avvenga tra esperti "di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione", senza fare menzione di competenze in materia di contratti pubblici, seppure in seguito alla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) questa materia caratterizza oggi gran parte del core business di ANAC;

la necessità di dotare l'ANAC, in tempi celeri, di un consiglio nel plenum dei suoi componenti, in possesso delle necessarie competenze, è dettata anche dall'esigenza che, entro il 2019, si dovrà completare la delicata e definitiva fase di attuazione delle norme e dei regolamenti sull'ordinamento giuridico ed economico delle carriere in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017,

si chiede di sapere quali azioni di carattere normativo il Presidente del Consiglio dei ministri intenda mettere in atto per pervenire nell'immediato ad un allineamento del sistema di composizione e nomina del consiglio ANAC a quello di tutte le altre Autorità, attraverso un allineamento del numero dei consiglieri e della durata del mandato, in linea con i principi dettati dalla legge n. 481 del 1995, anche tenendo conto delle attuali competenze dell'ANAC e prevedendo, quindi, tra i criteri di nomina un esplicito riferimento alla competenza specifica in materia di contratti pubblici.

(4-02467)