Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/01228 DE PETRIS, TAVERNA, LUCIDI, CIRINNA', GIAMMANCO - Al Ministro della salute. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 9 maggio 2018 è stata presentata al...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-01228 presentata da LOREDANA DE PETRIS
martedì 12 novembre 2019, seduta n.165
DE PETRIS, TAVERNA, LUCIDI, CIRINNA', GIAMMANCO - Al Ministro della salute. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 9 maggio 2018 è stata presentata al Ministero della salute, da parte dell'università degli studi di Parma, una domanda di autorizzazione per il progetto di ricerca "Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale", coinvolgente sei primati non umani, una specie particolarmente protetta dal decreto legislativo n. 26 del 2014, nei cui confronti la sperimentazione è vietata salvo casi eccezionali, come stabilito dall'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, quando "è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani";
l'eccezionalità di tale richiesta di utilizzazione di animali particolarmente protetti determina un procedimento amministrativo ed il conseguente eventuale rilascio del provvedimento favorevole, ove il Ministero della salute svolge un importante ruolo di garanzia e vigilanza, che si esplica nell'acquisizione del parere dell'organismo preposto al benessere animale della stessa università e della valutazione tecnico scientifica del Consiglio superiore di sanità. I due organi però non hanno adempiuto ai loro compiti nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 26 del 2014, il quale chiede espressamente all'art. 26, comma 1, lettera d), l'emanazione di un parere motivato individuando, al comma 2, i profili da analizzare ai fini del suo rilascio;
per quanto riguarda il Consiglio superiore di sanità, infatti, nonostante l'art. 31, comma 4, abbia puntualmente individuato tutti i profili che avrebbe dovuto analizzare ai fini del rilascio del parere, non viene esposta alcuna argomentazione o motivazione, rendendo, ad avviso degli interroganti, illegittimo il parere e viziando, quindi, per illegittimità derivata, l'autorizzazione del Ministero che vi fa espresso rinvio;
l'illegittimità dell'autorizzazione è ancora più evidente considerato che non si rinviene alcuna valida argomentazione neanche nel parere dell'organismo preposto al benessere animale, che è stato anch'esso emesso in palese violazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 26 del 2014;
il Ministero, nonostante la totale carenza di motivazione del parere dell'organismo preposto al benessere animale e della valutazione tecnico-scientifica del Consiglio superiore di sanità, in data 15 ottobre 2018, ha rilasciato l'autorizzazione n. 803 /2018-PR, inerente al progetto che prevede l'utilizzo di ben sei primati non umani;
la LAV, Lega antivivisezione, vista l'evidente illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero, ha presentato, in sede giurisdizionale, un ricorso autonomo e motivi aggiunti innanzi al TAR Lazio;
preme evidenziare che, nel citato giudizio pendente al TAR Lazio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato il verbale di un sopralluogo, svoltosi presso lo stabulario dell'università di Parma, in data 7 giugno 2019, da cui non risulta lo svolgimento di adeguati controlli sui punti più delicati, tra cui la condizione della "effettiva necessità della ricerca in quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti", articolo 31, comma 4, lettera e) , del decreto legislativo n. 26 del 2014, le specifiche competenze in materia del personale preposto, la possibilità, del tutto eccezionale, di alloggiare primati non umani singolarmente anziché in coppia, la circostanza che vi sono alloggiati 9 primati non umani a fronte dei 6 oggetto dell'autorizzazione ed infine in generale se gli alloggiamenti corrispondano alle descrizioni presenti nella documentazione prodotta ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dal momento che, al contrario, sembrerebbero esserci notevoli e rilevanti differenze che potrebbero anch'esse inficiare l'autorizzazione;
l'aver rispettato, solo formalmente, l'iter procedurale richiesto non legittima i provvedimenti emessi che non rispondono, nei loro contenuti, a quanto richiesto dal legislatore nazionale ed europeo;
in base, infatti, al decreto legislativo n. 26 del 2014, l'autorizzazione può essere rilasciata solo in casi eccezionali, laddove siano rispettate stringenti condizioni e ove vi sia un perfetto bilanciamento tra danni e benefici;
la ricerca sui primati non umani è una ricerca che viene svolta dagli anni '70, su cui vi è moltissimo materiale e che non ha portato risultati soddisfacenti, mentre, al contrario, si stanno sviluppando molti studi su esseri umani già malati della medesima patologia, che stanno portando ottimi risultati a riprova che il rapporto tra danno e beneficio sembrerebbe non essere bilanciato e di conseguenza non giustificare il rilascio di un'autorizzazione di una sperimentazione vietata per legge,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e doveroso annullare immediatamente l'autorizzazione prot. 803 /2018PR, inerente al progetto "Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale", emessa in palese violazione della normativa di riferimento, di cui al decreto legislativo n. 26 del 2014 e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
(3-01228)