• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04066 (4-04066)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04066presentato daMAGI Riccardotesto diLunedì 11 novembre 2019, seduta n. 256

   MAGI. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   in attuazione alla Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 2011 il Governo italiano ha adottato per il periodo 2012-2020 una «Strategia Nazionale per l'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti» con numerosi programmi realizzati e fondi pubblici destinati alla loro implementazione;

   in Italia gli interventi di inclusione sociale e abitativa, rivolti a coloro che abitano nei cosiddetti «campi nomadi» e nelle aree attrezzate del territorio italiano, vengono di norma definiti come provvedimenti «in favore dei rom», «a favore delle comunità di rom e sinti», o — ancora — a favore di «rom, sinti e caminanti», o di «persone di etnia romanì»;

   le definizioni di «rom», di «sinto» e di «caminante» non risultano avere una base giuridica chiara, non esistendo nell'ordinamento italiano alcun dispositivo che consenta di individuare con certezza l'appartenenza etnica di una persona, di un nucleo familiare o di un gruppo;

   risulta altrettanto difficile far riferimento a definizioni extra-giuridiche, tratte dal linguaggio naturale o da quello delle scienze umane e sociali. È noto infatti come le definizioni «etniche» siano per loro natura oggetto di controversie, mentre a livello scientifico sono sempre più numerose e autorevoli le voci che problematizzano lo stesso concetto di «identità etnica» –:

   quali criteri adotti l'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (Unar), punto di contatto per l'applicazione della «Strategia Nazionale per l'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti», per definire oggi in Italia un soggetto come parte dell'etnia dei «rom», dei «sinti» e dei «caminanti» e quindi beneficiario delle azioni e dei programmi previsti dalla Strategia stessa;

   qualora il criterio adottato per definire un soggetto come parte dell'etnia «rom», «sinti» e «caminanti» risultasse conforme con l'articolo 3 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e pertanto quello dell'autodichiarazione, quante siano le persone che in Italia, secondo i dati in possesso dell'Unar, si siano rivelati tali, e quali siano le specifiche procedure che hanno portato negli insediamenti riconosciuti formalmente o meno alla formalizzazione di ogni singola autodichiarazione.
(4-04066)