• Testo MOZIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1/00282    premesso che:     gli episodi di violenza sulle donne, che troppo spesso hanno esiti mortali per le vittime, stanno segnando con tragica regolarità le cronache...



Atto Camera

Mozione 1-00282presentato daTATEO Anna Ritatesto diLunedì 11 novembre 2019, seduta n. 256

   La Camera,

   premesso che:

    gli episodi di violenza sulle donne, che troppo spesso hanno esiti mortali per le vittime, stanno segnando con tragica regolarità le cronache quotidiane: tra il 1° agosto del 2017 e il 31 luglio del 2018, secondo il Censis, sono state 120 le vittime di femminicidio in Italia; è ancora in divenire, invece, l'elenco del 2019. Si rileva, tuttavia, che nei primi tre mesi il trend è in diminuzione;

    la «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica» detta Convenzione di Istanbul è uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo. L'obiettivo di questo strumento è anche quello di combattere e punire le forme di violenza nei confronti delle donne;

    la legge n. 119 del 2013, nota come legge anti femminicidio, ha già previsto all'interno del codice una serie di norme aggravanti e di tutele a difesa delle donne e ha altresì esteso l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tutte le persone offese dei reati di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale indipendentemente dalle loro condizioni reddituali;

    invece nel diritto civile il patrocinio a spese dello Stato non prevede deroghe per i casi di violenza. La vittima può infatti richiedere il patrocinio a spese dello Stato solo se ha un reddito inferiore ad euro 11.493,82, compresi i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (ad eccezione del marito/compagno);

    inoltre, tale norma prevede lo stanziamento di risorse all'interno dei centri anti violenza, che necessitano di una mappatura a livello nazionale;

    il 19 luglio 2019 è stata approvata la legge n. 69 composta da 21 articoli dal titolo «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizione in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», cosiddetto «Codice Rosso»; detta legge, tra le altre cose, dà anche piena attuazione alla convenzione di Istanbul proprio con la finalità di porre un efficace ed immediato argine della violenza contro le donne;

    l'obiettivo che ha guidato il legislatore è stato quello di predisporre strumenti per consentire allo Stato, di intervenire con tempestività al fine di stroncare sul nascere l'azione criminosa evitando che la stessa, se non interrotta, possa produrre conseguenze drammatiche;

    esigenza, questa, perseguita mediante la predisposizione di un procedimento snello ed efficace capace di battere sul tempo gli eventi e di restituire sicurezza e vicinanza alle vittime. Il cardine dell'intervento normativo è l'ascolto della persona offesa entro tre giorni dalla presentazione della denuncia. L'audizione della vittima, svolta senza ritardo dall'autorità giudiziaria ha lo scopo di evitare stasi procedimentali che causerebbero ritardi nell'adozione di provvedimenti a loro tutela;

    la chiave del cosiddetto «codice rosso» è la protezione delle vittime; ovviamente, in termini numerici, gli effetti dell'applicazione del contenuto del codice rosso, in particolare il termine di 3 giorni, che sicuramente saranno positivi, si potranno avere solo una volta decorso un congruo tempo rispetto all'entrata e quindi all'effettiva applicazione della norma;

    già la Convenzione di Istanbul dedica gli articoli 15 e 50 alla formazione delle figure professionali che vengono in contatto con vittime e autori dei reati di violenza e alla prevenzione e protezione tempestiva di chi subisce tali condotte;

    con il codice rosso, la specializzazione del personale delle forze dell'ordine mira a garantire una risposta professionale adeguata alle specificità proprie delle indagini nella delicatissima materia della violenza di cui stiamo parlando. L'obiettivo di detta misura è quello di avere una maggiore uniformità delle capacità di reazione delle denunce. Questa legge, pertanto, punta ad accorciare le distanze tra la giustizia e le donne maltrattate. Il secondo pilastro della riforma è rappresentato dalla repressione del fenomeno oggetto dell'intervento legislativo;

    la richiamata Convenzione di Istanbul, all'articolo 45, chiede alle Parti di adottare tutte le misure idonee a garantire che i reati relativi alla violenza sulle donne siano puniti con sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive, in considerazione della loro gravità;

    in linea con quanto sancito dalla convenzione, anche su questo punto il codice rosso ha rafforzato e irrigidito la risposta punitiva che l'ordinamento penale prevede per tale fenomeno criminoso;

    per contrastare il fenomeno della violenza, sarebbe, inoltre, quanto mai indispensabile promuovere ogni provvedimento normativo per introdurre specifici trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido;

    anche il fenomeno della prostituzione rappresenta una tipologia di violenza ed è una problematica sempre più consistente. Tale considerazione deriva anche dal fatto che i dati esistenti su tale fenomeno, vengono raccolti con estrema difficoltà, poiché il fenomeno è sommerso, e, di conseguenza, è possibile effettuare mere stime ed è possibile solo fare riferimento al numero di donne effettivamente entrate nei percorsi di protezione sociale; ne deriva che rimangono fuori tutte coloro che non hanno avuto la possibilità di emergere in quanto vittime di tratta o che non sono state correttamente identificate come tali;

    al fine di monitorare e limitare tale fenomeno sarebbe opportuna l'abolizione della «legge Merlin»,

impegna il Governo:

1) ad assicurare che siano attivati, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, così come previsto dalla medesima, corsi di formazione per la polizia di Stato, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo di polizia penitenziaria al fine di prevenire e perseguire i reati indicati nella legge;

2) a prevedere l'obbligatorietà dei suddetti corsi per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;

3) ad adottare iniziative per assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente siano erogati regolarmente senza ritardi e vincolati all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei risultati ottenuti;

4) ad adottare iniziative per prevedere indicatori per la valutazione, da effettuarsi con cadenza annuale o comunque per ogni ciclo di finanziamento, dell'impatto degli stanziamenti per informare circa le future strategie di intervento, tramite la consultazione delle organizzazioni della società civile e dei centri antiviolenza;

5) a predisporre una sezione all'interno del sito del dipartimento per le pari opportunità volta a rendere accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi della legge n. 119 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali e locali possano caricare direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati bandi, reportistica delle attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano disponibili in formato «aperto» (open data), e siano uno strumento efficace e incisivo di segnalazione di materiale sessista che non si limiti esclusivamente all'ambito pubblicitario;

6) ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità secondo la reportistica ricevuta da regioni e province autonome, anche al fine di stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando di conseguenza circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio;

7) ad assumere iniziative per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass-media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità, anche promuovendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne e vietando forme di comunicazione che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile;

8) ad assumere iniziative per introdurre, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche contemplando il potenziamento dell'offerta formativa, percorsi e progetti mirati a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, con il coinvolgimento delle famiglie al fine di superare ogni tipo di disuguaglianza e discriminazione, in tal modo educando le nuove generazioni alla parità tra uomo e donne all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

9) ad assumere iniziative normative, volte a prevedere percorsi specifici in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e di sfruttamento della prostituzione, inclusi interventi sulla normativa che disciplina l'ordinamento penitenziario volti a rendere obbligatoria per i detenuti per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato da lavoro in favore del risarcimento delle vittime;

10) ad adottare iniziative per abrogare la «legge Merlin»;

11) a promuovere ogni iniziativa normativa volta a introdurre dei trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido;

12) ad adottare iniziative per stanziare adeguate risorse finanziarie al fine di garantire l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale, in esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le attività, prestazioni, servizi, dispositivi e ausili necessari alla diagnosi e al trattamento delle affezioni di carattere fisico e psichico conseguenti ad atti di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.
(1-00282) «Tateo, Foscolo, Bisa, Locatelli, Molinari, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello».