• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00545 (2-00545) «Battilocchio, Occhiuto».



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00545presentato daBATTILOCCHIO Alessandrotesto diMartedì 5 novembre 2019, seduta n. 252

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   gli usi civici, ossia il diritto di una comunità a poter svolgere specifiche attività legate al mondo agrario e pastorale su terreni di proprietà di un soggetto privato o pubblico, ed i demani collettivi, ossia le terre di proprietà collettiva gestite da enti esponenziali o dai comuni, sono una realtà, molto diffusa nel nostro Paese, che affonda le proprie radici nell'età feudale: da qui il brocardo «Ubi feuda ibi demanio»;

   tali istituti ai quali è stata riconosciuta la valenza di diritti dominicali non alienabili, non prescrittibili, non usucapibili, in molti casi hanno garantito il sostentamento di intere comunità dedite alle attività agro-silvo-pastorali, soprattutto in aree marginali;

   in altri casi, invece, le mutate condizioni socio-economiche hanno portato all'affievolirsi dell'interesse da parte delle comunità titolari dei diritti ed alla perdita della memoria degli stessi;

   la Corte costituzionale, nella sentenza 511/1991, rilevava che «(...omissis...) occorre considerare che le diverse e più remunerative possibilità di occupazione prodotte dal sopravvenuto sviluppo industriale del paese anche nelle zone tradizionalmente agricole, hanno ridotto a dimensioni modestissime le economie familiari di produzione per il consumo, determinando un progressivo abbandono dell'esercizio degli usi civici collegati a quelle economie. Tale fenomeno ha comportato che terreni gravati da usi civici, di cui si è perduto il ricordo, sono stati alienati dai Comuni, trascurando le condizioni e le procedure previste dall'art. 12 (della Legge 1766/1927) per finalità di pubblico interesse connesse ai bisogni di urbanizzazione o ai bisogni dell'industrializzazione apportatrice di nuovi posti di lavoro.»;

   la stessa Corte costituzionale raccomandava che «(...omissis...) occorre, pur nel quadro della legge nazionale, trovare spazi a leggi regionali di sanatoria»;

   tale indirizzo, in combinato a quanto disposto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 – che aveva trasferito alle regioni le funzioni in materia di usi civici – ha portato atta produzione di leggi regionali che hanno regolamentato le procedure di alienazione di beni civici che avessero perduto l'antica destinazione agro-silvo-pastorale;

   la Corte costituzionale, espressasi sulla costituzionalità dell'articolo 8 della legge regionale Lazio n. 1 del 1986 e degli articoli 13, 37, 38, 39 della legge regionale Sardegna n. 11 del 2017, ha dichiarato incostituzionali gli articoli delle leggi su richiamate;

   motivi di censura sono stati l'invasione da parte delle regioni di competenze legislative in capo esclusivamente allo Stato, quali le procedure che attengono al trasferimento di un bene o la sottrazione dello stesso alla tutela paesaggistico-ambientale;

   la Corte ha sottolineato che «(...omissis...) i diritti esercitati sui beni di Uso Civico hanno natura dominicale (...omissis...) è esatto pertanto l'assunto (...omissis...) secondo cui il regime dominicale degli Usi Civici attiene alla materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato. L'art. 66 del DPR n. 616 del 1997, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di Usi Civici, non ha mai consentito alla Regione ... di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli» (vedi Sentenza n. 113 del 2018); in altro arresto della Consulta si legge: «(...omissis...) questa Corte ha già avuto modo di affermare (...omissis...) che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117. secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato» (si veda la sentenza n. 178 del 2018);

   dopo le menzionate sentenze della Corte costituzionale ritornano attuali le problematiche relative alle aree urbanizzate che, pur avendo perduto in modo irreversibile la loro originaria funzione e destinazione agro-silvo-pastorale, sono state ricomprese tra i beni civici riconducibili al regime giuridico di inalienabilità, imprescrittibilità, inusucapibilità e soggetti al vincolo paesaggistico;

   si tratta di interi quartieri edificati in conformità alle norme urbanistiche all'epoca vigenti, in cui i proprietari, spesso inconsapevoli, hanno perduto la piena titolarità del diritto dominicale dei propri immobili;

   su detti immobili, ad oggi, pare impossibile operare trasferimenti di proprietà ed anche i trasferimenti attuati mediante la procedura di alienazione sono a rischio di declaratoria di nullità;

   invero, nella recentissima sentenza n. 5644/2019 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che: «Il provvedimento amministrativo adottato sulla base della disposizione di legge dichiarata illegittima (...omissis...) comporta come sua conseguenza proprio l'inesistenza dell'atto adottato in forza della legge incostituzionale, non la sua mera illegittimità»;

   una simile situazione riguarda non solo le regioni Lazio e Sardegna, ma tutte quelle regioni, quali ad esempio Abruzzo, Basilicata, Toscana, Veneto che – avendo previsto procedure di alienazione – vedono le proprie leggi inficiate da seri profili di incostituzionalità –:

   se al Governo risulti – ed in che termini – la situazione descritta in premessa e, conseguentemente:

    a) se e quali verifiche le strutture ministeriali periferiche e centrali, nonché gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano effettuato in merito alla situazione medesima, ovvero intendano effettuare;

    b) quali iniziative normative urgenti, attesa la gravità – in particolare in alcune aree del Paese – della situazione sopra riportata, intendano promuovere alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2018 che prevede il necessario intervento statale in materia.
(2-00545) «Battilocchio, Occhiuto».