• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03043 (5-03043)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03043presentato daFERRI Cosimo Mariatesto diLunedì 4 novembre 2019, seduta n. 251

   FERRI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il tema del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si fonda sul principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'articolo 97, comma 2, della Costituzione;

   lo Stato deve disciplinare l'organizzazione degli uffici pubblici, a partire dalle forme di reclutamento del personale, in maniera da garantire il più elevato livello di soddisfacimento dell'interesse generale possibile e, al contempo, il minor dispendio di risorse pubbliche;

   l'articolo 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) impedisce lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi dal 1° gennaio 2019, sancendo che le graduatorie stesse siano utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso: gli enti possono assumere soltanto i vincitori;

   gli idonei non possono quindi essere assunti dall'ente che ha bandito il concorso, a meno che non si renda vacante il posto del vincitore nei tre anni di validità della graduatoria, circostanza molto remota;

   gli enti locali sono di fatto obbligati a bandire concorsi per lo stesso profilo anche a pochi mesi di distanza, con aggravio dei costi e difficoltà nella gestione quotidiana delle funzioni;

   il Ministro interrogato ha proposto di inserire un tetto del 30 per cento allo scorrimento delle graduatorie: il tetto potrebbe essere utile per i comuni grandi, che bandisco concorsi per 20 o 30 posti, ma non per i comuni piccoli, i quali spesso bandiscono concorsi per uno, massimo due posti, perché quello è il loro reale fabbisogno;

   fino a questo momento le graduatorie sono state prorogate anche per nove anni, mentre a partire dal 2019 la graduatoria potrebbe non valere neanche un giorno dopo l'approvazione, in quanto si può considerare esaurita con l'assunzione dei vincitori, togliendo qualunque speranza di assunzione anche al primo degli idonei;

   l'articolo 1 comma 361, della legge n. 145 del 2018 danneggia migliaia di idonei-candidati spesso titolati, che per pochissimo non sono rientrati tra i vincitori, pur avendo superato tutte le prove previste dal concorso, che non possono essere assunti;

   si danneggiano altresì i piccoli comuni, che non hanno disponibilità economiche per bandire nuovi concorsi ogni volta che devono assumere personale;

   occorre ripristinare l'effettiva validità triennale delle graduatorie, in modo che nei 36 mesi di validità le graduatorie approvate dal 2019 in poi possano scorrere per coprire tutti i posti che si rendono disponibili, e che le stesse graduatorie possano essere utilizzate, come avvenuto fino al 2018, anche da altri enti che ritengono più economico utilizzare quelle già adottate da altre amministrazioni;

   occorre altresì valorizzare l'impegno e le aspettative di migliaia di giovani idonei preparati, aggiornati e utilmente collocati in graduatorie recentissime, evitando che si vengano a creare forti disparità tra idonei dei precedenti concorsi e idonei nuovi –:

   considerato che pare all'interrogante evidente il contrasto del citato comma 361 con il buon andamento della pubblica amministrazione e con i principi di economicità, efficacia ed efficienza, se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative per l'abrogazione del suddetto 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018, senza l'inserimento di alcun tetto percentuale.
(5-03043)