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Atto a cui si riferisce:
S.1/00184 premesso che: la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del...



Atto Senato

Mozione 1-00184 presentata da DONATELLA CONZATTI
mercoledì 30 ottobre 2019, seduta n.160

CONZATTI, GARAVINI, FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, BONIFAZI, CUCCA, COMINCINI, SUDANO, VONO, RENZI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, PARENTE - Il Senato,

premesso che:

la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, che ha scelto la data del 25 novembre e ha invitato i Governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative a realizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica;

il fenomeno della violenza nei confronti delle donne viene definito dall'articolo 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata»;

la violenza sulle donne affonda le sue radici in una profonda e persistente sperequazione di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società, che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;

tutti i dati e le ricerche pubblicate negli ultimi anni dicono che la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, trasversale e strutturale. Nella gran parte dei casi gli autori di violenza sono il partner, i parenti o gli amici. Nei casi più gravi la violenza sulle le donne può portare al femminicidio;

negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte a livello normativo, perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, proteggere le vittime e punire gli autori di violenza. In tal senso, sono state introdotte misure, sostanziali e processuali, volte a garantire alla vittima di reati di violenza domestica e di genere, una tutela più incisiva ed efficace e ad imprimere tempestività alla risposta giudiziaria;

il «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» per il triennio 2017-2020, approvato nel novembre 2017 in Consiglio dei ministri, è uno strumento importante volto a dare piena attuazione alla Convenzione di Istanbul. Esso ripropone i tre assi strategici della Convenzione di Istanbul: prevenire, proteggere e sostenere, perseguire e punire, oltre ad un asse trasversale di supporto all'attuazione relativo alle politiche integrate. Il piano, dovrà essere rinnovato nel 2020;

la prevenzione resta centrale nella lotta alla violenza di genere. Essa passa inevitabilmente da una profonda opera di promozione di una cultura ispirata alla parità di genere, al superamento degli stereotipi, del sessismo e della misoginia. Un cambiamento che deve investire in maniera decisa e forte tutti gli istituti scolastici e gli enti di formazione e culturali e gli organismi di comunicazione;

centrale è il ruolo della scuola di ogni ordine e grado al fine di educare al rispetto, contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze;

nel mondo della comunicazione viene ancora riservata poca attenzione al ruolo che i media possono avere per consolidare una coscienza sociale diffusa di condanna del fenomeno. Troppe volte, soprattutto nei casi di femminicidio, i media tendono a far passare un messaggio fuorviante e diseducativo, sia sul piano del linguaggio, che su quello della rappresentazione della notizia, utilizzando espressioni come «Amore malato», «eccesso di amore», «raptus», «gigante buono», che richiamano ad una sorta di giustificazionismo dell'azione violenta;

nell'era del web, la violenza, come è noto, corre anche in rete e le donne sono le principali vittime del discorso d'odio on line, il cosiddetto hate speech. L'odio in rete si sta diffondendo come un fiume in piena ed è in costante crescita nel nostro Paese. È ormai evidente che si tratta di un problema da affrontare con provvedimenti specifici, tanto a livello nazionale che mondiale;

la Convenzione di Istanbul, nel parlare di violenza economica, fa riferimento alla circostanza fattuale della sottooccupazione femminile, che rende difficoltosa la fuoriuscita autonoma dal trauma della violenza, aggravata dalla mancanza di strumenti di welfare a sostegno dei percorsi di libertà e autonomia. Questo fa sì che spesso le vittime restino o tornino dal partner violento, per una assenza di alternative nell'affrontare le difficoltà economiche. Al fine di contrastare le forme di violenza che rendono la donna economicamente dipendente, occorre introdurre specifici e dedicati interventi carattere normativo per incentivare l'occupazione femminile e per supportare i percorsi di autonomia;

occorre valorizzare e sostenere le buone pratiche e gli strumenti adottati a livello regionale, come il cosiddetto «reddito di libertà» o i centri di inserimento in percorsi lavorativi. Misure di sostegno economico e formative, specifiche per le donne vittime di violenza, che servono a sostenere l'autonomia e lo sviluppo di un progetto di vita indipendente e che aiutano le donne a scardinare il ricatto della dipendenza economica dall'uomo violento;

il ruolo dei centri va certificato, valorizzato e potenziato quale strumento fondamentale per la lotta contro la violenza maschile sulle donne. In tal senso, va garantita su tutto il territorio la presenza di case rifugio e di centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti accreditati, privilegiando quelli che garantiscono la qualità dei servizi e la competenza professionale;

le regioni, in virtù della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, devono adoperarsi affinché le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle linee guida nazionali, coinvolgendo in modo strutturale anche i medici di medicina generale;

sul fronte della tutela delle donne vittime di violenza e in funzione preventiva e rieducativa, è fondamentale il trattamento e la riabilitazione degli uomini maltrattanti anche nella fase di esecuzione della pena. I dati dicono che, espiata la pena, gli uomini violenti tendono a recidivare reati della stessa natura. Su questo aspetto è intervenuta solo parzialmente la legge 19 luglio 2019, n. 69,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;

2) ad assumere le iniziative necessarie ad approvare un nuovo piano nazionale antiviolenza per il triennio 2020-2023;

3) a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica e la formazione degli educatori, assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie;

4) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, Polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifici capitoli di spesa destinati alla violenza di genere;

5) ad adottare iniziative per introdurre strumenti di welfare volti a sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e l'indipendenza abitativa;

6) ad adottare iniziative volte ad incrementare le risorse destinate al Fondo per le pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo antitratta e, in generale, a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;

7) a garantire su tutto il territorio la presenza di case rifugio e di centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti accreditati, privilegiando quelli che garantiscono la qualità dei servizi e la competenza professionale;

8) ad adottare le iniziative normative ed organizzative necessarie all'attuazione della legge 11 gennaio 2018 n. 4, che tutela gli orfani a causa di crimini domestici, al fine di renderla finalmente pienamente operativa.

(1-00184)