• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02203/164    esaminato il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;    premesso...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02203/164presentato daLUCCHINI Elenatesto presentato Mercoledì 30 ottobre 2019 modificato Giovedì 31 ottobre 2019, seduta n. 250

   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;
   premesso che:
    l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica ed integra la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto end of waste) contenuta nell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;
    il nuovo testo prevede che, in mancanza di criteri specifici definiti nei decreti ministeriali, le autorizzazioni ex articoli 208, 209, 211 e titolo III-bis sono rilasciate sulla base delle condizioni di cui all'articolo 6, della direttiva 2008/98/CE e di «criteri dettagliati», definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, che includono i criteri previsti dalla direttiva. Pertanto, la dimostrazione dell'esistenza dei criteri specifici trova luogo, in realtà, nell'ambito di ciascun procedimento autorizzatorio specifico svolto, quindi, anche da parte delle regioni e province autonome;
    la possibilità per le regioni di rilasciare le autorizzazioni sulla base delle condizioni e criteri stabiliti dall'articolo 6, della direttiva 2008/98/CE, è contenuta in specifici emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari ed in particolare dal gruppo Lega-Salvini Premier, sin dall'inizio della legislatura, anche per superare il blocco creato dalla sentenza n. 1229/2018, con la quale il Consiglio di Stato, sulla base del comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere alcuno di «declassificazione» del rifiuto, caso per caso, in sede di autorizzazione;

    in altre parole, secondo il Consiglio di Stato, «pur essendo le Regioni titolate del potere di concedere le autorizzazioni per il recupero di rifiuti, esse tuttavia sono sprovviste di quello di individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in base ai quali concedere tali autorizzazioni»;

    l'articolo 14-bis del decreto in esame, anche in considerazione dell'intervenuta direttiva 2008/98/CE, che ha modificato la base dei criteri su cui si basa il comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, supera il vuoto legislativo creatosi dalla citata sentenza del Consiglio di Stato;
    tuttavia, i commi aggiuntivi al comma 3, proposti dal testo approvato dal Senato, introducono una serie di norme che limitano l'autonomia dalle regioni e delle province delegate;
    si tratta di controlli a campione sull'operato delle regioni da parte dell'ISPRA o dell'ARPA, e in contraddittorio con il soggetto interessato, in merito ad autorizzazioni rilasciate, processi, materiali eccetera, affinché il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa adottare le proprie conclusioni e, ai sensi del comma 3-quinquies, qualora la regione non provveda ad emanare un provvedimento per l'adeguamento dell'impianto, diffidare la regione e procedere alla nomina di un Commissario ad acta;
    tali norme espropriano le regioni delle proprie competenze in materia di autorizzazioni degli impianti di recupero dei rifiuti, in deroga a quanto già previsto dal Codice dell'ambiente, e, secondo i sottoscrittori del presente atto, incidono anche sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a seguito alla prima applicazione dei commi da 3-ter a 3-sexies, introdotti dal Senato, a valutare gli impatti prodotti sull'attività della pubblica amministrazione, riconsiderando la compatibilità delle nuove norme con le competenze e le funzioni delle regioni e delle province, al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito della ripartizione delle competenze tra Stato ed enti territoriali.
9/2203/164. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Covolo.