• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02377 VONO, MAGORNO, SUDANO, GINETTI, SBROLLINI, GARAVINI, PARENTE, CUCCA, MARINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che: l'art. 77, comma 1, del decreto del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02377 presentata da GELSOMINA VONO
testo presentato
Martedì 29 ottobre 2019
modificato
domenica 20 ottobre 2019, seduta n.159

VONO, MAGORNO, SUDANO, GINETTI, SBROLLINI, GARAVINI, PARENTE, CUCCA, MARINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'art. 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 261 del 1991, stabilisce che i trattamenti pensionistici di guerra "non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali";

tale norma è sempre stata pacificamente riconosciuta come "norma speciale" e quindi prevalente rispetto alle più generiche disposizioni a favore dei cittadini. A questo proposito va ricordato che recentemente l'INPS, su parere del Ministero del lavoro, ha esplicitamente affermato che tale disposizione è "stata voluta proprio per sottolineare il carattere ininfluente del trattamento pensionistico di guerra in tutte quelle circostanze nelle quali la sua percezione non sia dichiarata espressamente incompatibile da apposita legge" (circolare n. 268 del 25 novembre 1991 e n. 119 dell'8 ottobre 2007) e su questa base ha stabilito l'irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra anche a fronte di leggi che prevedevano la rilevanza di "redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte", orientamento ribadito nel messaggio n. 10462 dell'1° luglio 2013 dell'INPS;

considerato che nonostante i numerosi solleciti in tal senso da parte dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo durante il Governo Conte I, il Ministero del lavoro non ha a tutt'oggi applicato tale normativa con riferimento al calcolo dell'ISEE, per il quale continua a considerare rilevanti i trattamenti pensionistici di guerra indiretti (quelli diretti sono stati esclusi in forza del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio, n. 89),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire in merito a questa prassi interpretava che, rispetto a un istituto fondamentale come l'ISEE, annulla il valore risarcitorio dei trattamenti pensionistici di guerra, definiti come un "atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

(4-02377)