• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02980 (5-02980)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02980presentato daNOJA Lisatesto diMercoledì 23 ottobre 2019, seduta n. 244

   NOJA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, istitutiva dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili prevede che siano esclusi da tale indennità coloro che siano «ricoverati gratuitamente in istituto»;

   con messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011, l'Inps ha indicato che, ai sensi di tale disposizione, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento sia sospesa in caso di ricoveri superiori a 30 giorni anche presso strutture ospedaliere, chiarendo al contempo che il ricovero «si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore»;

   la sospensione dell'indennità è, dunque, giustificata solo dal ricovero in una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente un'assistenza completa, anche di carattere personale, per tutti gli atti quotidiani della vita cui l'indennità in parola è destinata;

   del resto la Corte di cassazione ha già da tempo rilevato che «il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto"» ai sensi della legge n. 18 del 1980, articolo 1, comma 3, e che, pertanto, «l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana» (Cass. civ. n. 2270 del 2 febbraio 2007);

   inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, «il diritto al beneficio va riconosciuto in relazione a tutte le malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una consistente limitazione delle facoltà cognitive e, quindi, richiedono una giornaliera assistenza al fine di evitargli pericoli per sé e per gli altri» (Cass. civ. n. 28705 del 23 dicembre 2011);

   da una richiesta di accesso effettuata dall'associazione «La casa di sabbia» emerge che, nel 2017, l'Inps ha comunicato a 758 famiglie con bambini titolari di indennità di accompagnamento ricoverati presso strutture ospedaliere l'applicazione della trattenuta dell'indennità ai sensi del succitato articolo 1, comma 3, della legge n. 18 del 1980;

   risulta come si tratterebbe spesso di ricoveri di minori con disabilità gravissima, non di rado effettuati nei pochi centri ospedalieri ad altissima specializzazione situati lontani dal luogo di abituale residenza delle famiglie che devono, quindi, affrontare un impegno economico ulteriore rispetto alle già gravose esigenze quotidiane di assistenza del loro bambino;

   risulta altresì che, anche laddove sia stato proposto dagli interessati ricorso in via di autotutela avverso tali provvedimenti, certificando come lo stesso ospedale abbia richiesto la presenza assistenziale dei congiunti o di terzi esterni alla struttura ospedaliera, la risposta dell'Inps sarebbe stata negativa e spesso, a quanto consta all'interrogante, avrebbe obbligato le famiglie ad avviare costosi contenziosi giudiziari vinti in molti casi –:

   se sia al corrente di tale situazione e quali iniziative di competenza intenda adottare per prevenire sospensioni dell'indennità di accompagnamento pur in assenza delle condizioni normativamente previste.
(5-02980)