• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01476/022/ ... in sede di esame del disegno di legge A.S. 1476 recante "Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1476/22/1011 presentato da MARIA ALESSANDRA GALLONE
lunedì 21 ottobre 2019, seduta n. 007

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1476 recante "Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"
premesso che:
al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle Direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto "End of waste"), assumono importanza centrale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti per l'individuazione di criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni, continuino ad applicarsi:
a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo;
b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;
a valutare altresì la possibilità di prevedere che fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui sopra, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedano caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle predette condizioni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.
(0/1476/22/1011)
Gallone, Paroli, Carbone