• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02951 (5-02951)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02951presentato daBARATTO Raffaeletesto diMartedì 22 ottobre 2019, seduta n. 243

   BARATTO, MARTINO, GIACOMONI, CATTANEO, ANGELUCCI, PORCHIETTO, GIACOMETTO, D'ETTORE e PAOLO RUSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 recante misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, è stato introdotto l'articolo 10 recante «Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico», cosiddetto ecobonus e sismabonus. L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, nella misura del 50 per cento o del 65 per cento (dell'80 per cento e dell'85 per cento per i condomini);

   i soggetti aventi diritto possono optare, in luogo delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi stessi che il fornitore potrebbe recuperare come credito d'imposta in cinque quote annuali. Il fornitore recupera lo sconto come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; il fornitore, in alternativa, può a sua volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari e alle pubbliche amministrazioni;

   tale misura ha suscitato da parte delle principali organizzazioni di categoria forti preoccupazioni, nella considerazione che tale norma, mette a serio rischio l'operatività e la sopravvivenza stessa di centinaia di piccole medie imprese del settore. Le stesse, infatti, si trovano nella paradossale condizione di dover riconoscere lo sconto, pena la perdita dei cliente, non potendo d'altra parte sopportare il grave rischio di una inevitabile crisi di liquidità che comprometterebbe l'esistenza stessa dell'azienda;

   nel luglio 2019 è intervenuta sul punto l'Agcm (Autorità Garante della concorrenza del mercato) evidenziando le criticità sotto il profilo concorrenziale della norma e affermando che la stessa «(...) appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni.»;

   infatti, nell'impossibilità di cedere il credito agli istituti di credito, le piccole e medie imprese si ritrovano a dover accettare condizioni capestro da parte dei soli grandi operatori in grado di soddisfare le cessioni –:

   se il Governo intenda adottare apposite iniziative normative per modificare la disposizione richiamata in premessa, anche prevedendo la così detta «bancabilità» del credito d'imposta vantato dal fornitore, evitando il rischio sistemico cui attualmente è esposto un settore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, quale è quello delle piccole e medie imprese.
(5-02951)