• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03874 (4-03874)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03874presentato daMAGI Riccardotesto diLunedì 21 ottobre 2019, seduta n. 242

   MAGI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la previsione dell'articolo 25 del regolamento (CE) 810/09 (codice dei visti), permette ad ogni Stato membro di rilasciare un visto con validità territoriale limitata al solo Stato concedente quando per motivi umanitari si ritenga necessario derogare alle condizioni previste per l'ingresso. Il tribunale di Roma, giudice Dottoressa Damiana Colla, con ordinanza dd. 21 febbraio 2019 ha riconosciuto tale diritto al visto per un minore scappato all'insaputa dei propri famigliari in Nigeria e che chiedeva un visto di ingresso per ricongiungersi in Italia con la madre e per motivi di salute ed umanitari;

   in data 13 agosto 2019, la signora, F.K.A. nata in Sierra Leone e titolare di protezione internazionale anche a causa delle violenze subite nel proprio Paese di origine (mutilazione genitale femminile) a mezzo dell'avvocato Giovanni Guarini del foro di Rovereto proponeva ricorso ex articolo 702-bis del codice di procedura civile e ricorso d'urgenza articolo 700 del codice di procedura civile per ottenere il rilascio del visto di ingresso per la figlia di 12 anni, negato con atto ricevuto il 5 luglio 2019 dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan (Costa D'Avorio) da parte dell'ufficio visti a causa della mancanza dell'assenso dell'altro genitore;

   la madre ricorrente faceva presente che il padre è irreperibile e che la figlia vive con la nonna paterna, che ha già espresso il proposito di sottoporla a mutilazione tradizionale (dal report allegato al ricorso risulta che il 90 per cento delle donne provenienti dalla Sierra Leone hanno subito il «bundo» fra i 10 e 14 anni);

   il tribunale di Roma sezione diritti della persona e immigrazione RG 52469/ 2019 giudice Dottoressa Antonella Di Tullio ha emesso ordinanza rinviando alla data del 21 gennaio 2020 l'udienza chiedendo all'ambasciata di verificare l'irreperibilità del padre della ragazza, a tal riguardo chiedendo alla parte il numero di telefono del padre, della nonna paterna e dei figli;

   a parere dell'interrogante fino al 21 gennaio 2020 vi è il fondato rischio che la minore sia sottoposta a mutilazione genitale femminile in Patria e, fra l'altro, l'interlocuzione con la nonna paterna favorevole a tale pratica potrebbe favorirne l'immediata esecuzione –:

   per quale ragione non sia possibile l'immediato rilascio di un visto di ingresso ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 810/09 (codice dei visti) alla minore, anche in assenza di un assenso del genitore irreperibile, per i menzionati motivi imperiosi di tutela della salute della minore ed anche al fine di escludere una futura e possibile responsabilità civile del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(4-03874)