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Atto a cui si riferisce:
C.1/00269    premesso che:     in Italia il comparto dei liberi professionisti rappresenta un settore vitale per il nostro Paese, considerato che, secondo il Rapporto 2018...



Atto Camera

Mozione 1-00269presentato daMANDELLI Andreatesto diLunedì 21 ottobre 2019, seduta n. 242

   La Camera,

   premesso che:

    in Italia il comparto dei liberi professionisti rappresenta un settore vitale per il nostro Paese, considerato che, secondo il Rapporto 2018 dell'Osservatorio sulla professione, il nostro Paese conta circa 2,4 milioni di professionisti iscritti agli albi professionali e 1,4 milioni di iscritti alle casse previdenziali e si colloca come lo Stato con il numero maggiore di professionisti in Europa; in termini percentuali rappresenta il 26 per cento del lavoro indipendente in Europa e, allo stato attuale, occupa circa 900 mila persone con contratto di lavoro dipendente;

    l'apporto delle libere professioni si sviluppa anche sul lato economico, rappresentando il 12,4 per cento del prodotto interno lordo italiano, unico settore che nonostante il periodo di stagnazione degli ultimi anni ha retto più di tutti gli altri;

    difendere il mondo delle libere professioni significa, tra l'altro, difendere non solo l'economia del nostro Paese, ma anche un modello virtuoso, considerato che, nel caso delle professioni ordinistiche, l'obbligo di iscrizione all'albo garantisce una qualità elevata delle prestazioni fornite dai professionisti e la rispondenza alle norme di deontologia professionale;

    si tratta di un settore variegato che coinvolge tre grandi filoni – giuridico, sanitario e tecnico – e, pertanto, necessita di un'attenzione particolare da parte del Governo, che non si limiti a provvedimenti spot, ma che si realizzi nella più ampia tutela di tutte le specificità delle singole professioni interessate;

    nei suddetti ambiti di operatività – giuridico, sanitario e tecnico – i professionisti concorrono, attraverso la propria attività, alla realizzazione ed attuazione di diritti che hanno uno specifico riconoscimento a livello costituzionale, quali, ad esempio, il diritto alla salute, il diritto alla difesa, il diritto all'abitazione, il diritto all'ambiente;

    dalla funzione coessenziale svolta dai professionisti in relazione a settori così centrali per i diritti individuali e per il buon funzionamento della cosa pubblica discende, peraltro, come corollario necessario, l'esigenza di garantire il decoro dei professionisti, anche economico, e la sostenibilità delle professioni, intesa in una duplice accezione: come sostenibilità della professione per chi attualmente la svolge, e come attrattività per quanti, delle future generazioni, vorranno intraprenderle. Decoro e sostenibilità che non possono essere garantite se non con politiche e misure attente, adeguate al ruolo sociale dei professionisti e al bagaglio di competenze ed eccellenza che essi rappresentano;

    Forza Italia ha istituito il dipartimento delle professioni, che ha costantemente prestato ascolto alle problematiche rappresentate delle professioni ordinistiche e non ordinistiche;

    tale comparto viene costantemente «vessato» da novità legislative, come norme fiscali e burocratiche, che comportano un aggravio di incombenze, sottraendo il tempo all'attività professionale;

    si evidenzia, altresì, che recentemente è stato presentato alla Camera dei deputati un documento congiunto Confindustria-Cndced (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) con cui si fornisce una mappatura delle azioni più urgenti da compiere per migliorare la vita dei professionisti e delle imprese, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione normativa e degli adempimenti, garantendo un rapporto equilibrato tra fisco e contribuenti, attraverso interventi volti:

     a) a introdurre la scadenza annuale dell'esterometro;

     b) a modificare l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel senso di prevedere il ripristino della disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 e mai entrata in vigore per effetto della legge di bilancio per il 2017;

     c) ad abrogare l'obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in caso di compensazione dei crediti di imposta indicati per importi non superiori a 5.000 euro annui;

     d) ad abrogare il meccanismo dello split payment nella considerazione che i benefici (in termini di maggior gettito ascrivibile al bilancio dello Stato) conseguiti con lo split payment saranno realizzati mediante l'uso della fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni rilevanti Iva dal 1° gennaio 2019 o quanto meno a consentire alle imprese un recupero integrale del credito Iva generato dall'applicazione del meccanismo, eliminando i limiti massimi di compensabilità dei crediti d'imposta e contributivi attualmente vigenti (pari a 700.000 euro annui);

     e) a ripristinare definitivamente un termine congruo per esercitare il diritto alla detrazione Iva, stabilendo quale tempo massimo la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto è sorto;

     f) a riconoscere più tempo per l'emissione della fattura che oggi è emessa entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo;

     g) a prevedere, nell'ambito degli appalti pubblici, l'esclusione dell'applicazione della sanzione in caso di errata applicazione dell'Iva da parte del cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso;

     h) a modificare l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, eliminando, nell'ultimo comma, la condizione di effettivo pagamento dell'imposta da parte del cessionario/committente ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta che il cedente/prestatore gli ha addebitato in via di rivalsa;

     i) a modificare il termine di registrazione degli atti in termine fisso, attualmente pari a 20 giorni, e renderlo di 30 giorni per tutti gli atti formati in Italia, nonché a riscrivere la tempistica dei termini di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti tenuti al versamento dell'acconto;

     l) a rivedere le modifiche introdotte all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, ripristinando l'esclusione dalla regola generale di deducibilità (limite del 30 per cento del risultato operativo lordo) degli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione di beni alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (ad esempio, gli «immobili merce» delle imprese edili ovvero prodotti alimentari con lungo periodo di maturazione o di invecchiamento);

     m) a semplificare gli adempimenti documentali connessi alle spese per ospitalità clienti, con l'obiettivo precipuo di abrogazione dell'obbligo di raccolta dei dati relativi alle generalità dei soggetti ospitati;

     n) a uniformare i requisiti di accesso al regime della liquidazione Iva di gruppo a quelli valevoli per l'esercizio delle opzioni per il consolidato fiscale nazionale;

     o) a rimuovere la causa di esclusione dal regime forfetario costituita dalla partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari e società a responsabilità limitata «trasparenti»;

     p) a rimuovere il divieto per le micro-imprese che scelgano di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria di applicare, ai fini fiscali, il principio di «derivazione rafforzata», adeguandosi in tal modo la disciplina loro applicabile a quella oggi vigente per tutte le altre società di capitali che non abbiano i requisiti dimensionali per essere qualificate micro-imprese;

    il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha, inoltre, evidenziato come – in virtù dell'impossibilità di una disapplicazione totale degli indici sintetici di affidabilità per l'anno 2018 a causa delle pressanti esigenze di gettito – sia necessario comunque dare spazio ad interventi che provino con successo a mettere ordine nel caos generatosi su questo adempimento, quali:

     a) la rimozione delle criticità riscontrate nel funzionamento di alcuni indici di anomalia con riferimento a tutti i 175 indici sintetici di affidabilità approvati e non solo per gli 89 indici sintetici di affidabilità in revisione nel 2019;

     b) codificazione normativa del principio che gli indici sintetici di affidabilità evoluti si applichino, se più favorevoli per il contribuente, anche ai periodi d'imposta precedenti;

     c) la sperimentalità degli indici sintetici di affidabilità per il 2018 ai fini della formazione delle liste selettive di controllo;

     d) l'introduzione dell'obbligo di parere preventivo della commissione degli esperti in sede di individuazione delle premialità;

     e) la conferma, nell'immediato, della proroga dei termini di versamento prevista, per quanto risulta, dalla manovra di bilancio per il 2020 dal 16 novembre al 16 marzo 2020;

    ancora, per l'anno 2019 Cna, nell'ambito del rapporto «Comune che vai fisco che trovi» dell'Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese in Italia, presentato alla stampa ed alle istituzioni il 17 settembre 2019, ha stimato una sensibile riduzione del total tax rate (-1,5 punti percentuali), strettamente legata all'aumento della quota di Imu deducibile dal reddito d'impresa che, proprio dal 2019, passa dal 20 al 50 per cento. L'ulteriore incremento al 100 per cento della quota di Imu deducibile – già previsto dalla norma, sia pure solo con riferimento all'anno d'imposta 2023 – avrebbe notevoli impatti sulla pressione fiscale: nei comuni nei quali le imprese sono costrette a pagare una Imu molto elevata, infatti, la deducibilità integrale dell'imposta determinerebbe una forma di compensazione tale da ridurre l'iniquità derivante dalla tassazione comunale;

   considerato che nell'ambito della manovra di bilancio per il 2020, alla luce del documento programmatico di bilancio recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e inviato a Bruxelles, si prevede non solo l'abrogazione della flat tax al 20 per cento per le partite Iva con redditi tra i 65.001 e i 100.000 euro annui recentemente introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, ma anche, con riferimento precipuo alle partite Iva fino a 65.000 euro con flat tax al 15 per cento, una sostanziale revisione dei parametri del «regime dei minimi», con annessa elencazione di quelli che potrebbero essere oggetto di successiva modifica nella manovra. Si parla, infatti, di parametri relativi ai limiti di spese per il personale e beni strumentali fino a 20.000 euro e soprattutto di «esclusione se il reddito è maggiore a 30.000» senza dare particolari indicazioni. Quest'ultimo parametro non meglio specificato potrebbe significare tante cose: ovverosia, che si potrebbero escludere dall'applicazione del regime i contribuenti che nel precedente periodo di imposta hanno realizzato redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo superiori a 30.000 euro, oppure entrambe le cose, oppure addirittura l'introduzione di due diversi regimi fiscali separati in sostituzione di quello attuale, magari un «regime dei minimi», sulla base di quello previsto dalla vecchia normativa del 2011, per i soggetti aventi ricavi o compensi sino a 30.000 euro annui ed un «regime forfettario» per tutti gli altri con ricavi o compensi superiori a 30.000 euro ed entro il limite di 65.000 euro annui. Una soluzione di questo tipo, a doppio regime per le partite iva entro i 65.000 euro, snatura fortemente se non addirittura abroga di fatto anche l'attuale impianto normativo sulla flat tax per le partite Iva al 15 per cento, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Non si comprende, infatti, perché l'unica concreta misura fino ad oggi assunta a beneficio di giovani o professionisti-medio piccoli debba essere espunta. Non si tratta, certo, di grandi contribuenti contro cui il principio di progressività giustifichi accanimenti fiscali. Non esiste alcuna regione per una simile scelta, se non una sorta di malcelato odio sociale verso i ceti libero-professionali e verso le dinamiche attive e meritocratiche che le caratterizzano. Non bisogna tacere, peraltro, che il nuovo regime, oltre ad agevolare i professionisti, ha prodotto influssi positivi anche per la finanza pubblica, con un aumento degli introiti e l'emersione del nero;

   considerato, infine, che l'impianto generale della manovra di bilancio per il 2020, per quanto risulta, dovrebbe prevedere, alla luce di quanto descritto dal documento programmatico di bilancio recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e inviato a Bruxelles, un diluvio di interventi minuti tesi a recuperare anche le briciole delle tasse, con conseguente aggravio di costi, adempimenti e sanzioni che si abbatterebbero inopinatamente nei confronti degli esercenti commerciali, addirittura definiti «infedeli» quasi a voler criminalizzare nel sentire collettivo l'intera categoria di riferimento,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per istituire presso i Ministeri vigilanti sulle professioni tavoli di lavoro o osservatori permanenti che prevedano la partecipazione dei rappresentanti di ogni professione e che permettano una costante concertazione sui principali temi che riguardano i professionisti e un dialogo teso a semplificarne l'attività;

2) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, atta a garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato, già contemplato nell'articolo 13-bis della legge professionale forense, introdotto con la legge di bilancio per il 2018, garantendone l'applicazione a tutte le prestazioni professionali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, abbiano gli stessi natura pubblica o privata, ed estendendone l'applicazione alle prestazioni dei professionisti iscritti agli ordini di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché, per quanto compatibili, a tutti i liberi professionisti;

3) a considerare l'opportunità di adottare iniziative normative, per ogni singola professione vigilata dal Ministro della giustizia, che individuino parametri specifici per l'applicazione dell'equo compenso da parte del giudice per la liquidazione giudiziale dei compensi, nonché dalle parti in assenza di un accordo specifico, rendendo autonome le professioni diverse da quella forense e garantendo una tutela specifica per ognuna di loro;

4) a promuovere ogni opportuna iniziativa per dare la possibilità ai consigli nazionali delle professioni vigilate dal Ministero della giustizia, nonché alle associazioni che rappresentano le professioni non ordinistiche, a segnalare violazioni alla normativa sull'equo compenso sia presso il Ministero vigilante, sia presso l'autorità giudiziaria nei casi più gravi;

5) a considerare l'opportunità di assumere iniziative per sottoporre a revisione i compensi per i consulenti tecnici di ufficio ausiliari della giustizia, la cui tariffazione è regolata dal testo unico sulla giustizia che richiama la legge n. 319 del 1980, ormai obsoleta e non in linea con il principio dell'equo compenso, tenuto conto che gli onorari attualmente sono commisurati al tempo impiegato dai professionisti a svolgere l'incarico e valutati poco più di 4 euro l'ora, parametro che, anche alla luce delle nuove incombenze previste in materia fallimentare, appare assolutamente anti storico e non adeguato;

6) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per rendere maggiormente fruibili gli strumenti della volontaria giurisdizione e razionalizzare i tempi dei connessi procedimenti, con chiari benefici in termini deflattivi;

7) ad adottare tutte le iniziative più opportune, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche e con i rappresentanti del terzo settore, per coordinare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, il decreto ministeriale n. 236 del 1989, la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche, di fatto mai attuati, e la legge n. 104 del 1992 in un testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità;

8) ad assumere iniziative, anche in collaborazione con la Federazione nazionale dei chimici e dei fisici, per valorizzare la figura professionale dei chimici e dei fisici;

9) ad adottare iniziative, anche normative, finalizzate a declinare nell'ambito dell'ordinamento le proposte individuate dal documento congiunto Confindustria-Cndced (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), al fine di porre rimedio ad alcune criticità particolarmente evidenti soprattutto nell'operatività dei sostituti di imposta e nel settore Iva, che complicano la gestione delle imprese nonché degli studi professionali dei commercialisti attraverso gli interventi evidenziati in premessa;

10) ad adottare iniziative volte ad una maggiore semplificazione normativa attraverso la rimozione di alcune distorsioni strutturali che rendono l'ordinamento opaco e di difficile lettura nei suoi obiettivi e nel coordinamento tra le diverse discipline di imposta e tra i diversi comparti dell'ordinamento;

11) ad adottare iniziative normative finalizzate a garantire un rapporto fra fisco e contribuenti, valorizzando, con particolare riferimento a imprese e libere professioni, gli istituti della cooperazione e del controllo del rischio fiscale e garantendo la certezza del diritto e la proporzionalità della risposta sanzionatoria;

12) ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a risolvere le problematiche sollevate dalla sostituzione degli studi di settore con gli indicatori sintetici di affidabilità, in particolare accogliendo, anche con provvedimenti normativi, le proposte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili evidenziate in premessa;

13) a prevedere una specifica iniziativa normativa che affronti in modo organico e coordinato il tema della sicurezza degli operatori sanitari nell'espletamento delle loro prestazioni professionali, anche prevedendo il conferimento agli stessi della qualifica di pubblico ufficiale, durante le loro funzioni, con la connessa procedibilità d'ufficio per i reati commessi contro questi ultimi nell'esercizio delle loro funzioni professionali, al fine di arginare il fenomeno dell'aggressione ai «camici bianchi», sempre più diffuso negli ultimi tempi;

14) ad adottare iniziative per rimodulare ed implementare le risorse dedicate al settore delle prestazioni veterinarie sia nel settore privato che in ambito pubblico;

15) ad adottare iniziative per rivedere le disposizioni introdotte con la legge n. 124 del 2017, che ha consentito l'accesso alla titolarità delle farmacie anche alle società di capitali, senza la previsione – contrariamente a quanto stabilito dalla normativa vigente per le altre società tra professionisti – di alcuna riserva di partecipazione ai soci professionisti;

16) ad adottare iniziative per stanziare le risorse necessarie per l'attuazione della farmacia dei servizi, prevista dalla legge n. 69 del 2009, dal decreto legislativo n. 153 del 2009 e successivi decreti attuativi in tutte le regioni italiane;

17) a porre in essere ogni iniziativa utile per il celere rinnovo della convenzione nazionale che disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private e che risale ormai a più di venti anni fa (decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998);

18) a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad equiparare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia e in altre lauree sanitarie non mediche che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° agosto 2005, e successive modificazioni, a quello dei laureati in medicina;

19) ad adottare iniziative per sospendere l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti privati non esenti fino al 1° gennaio 2022 o ad estendere a tutto il primo anno di applicazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica il regime sanzionatorio più mite che è stato introdotto dal «decreto fiscale 2019»;

20) ad adottare iniziative per innalzare la soglia della «no tax area», esentando dal pagamento dell'Irpef tutti i contribuenti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati con un reddito non superiore a 13.000 euro;

21) a valutare la possibilità di adottare iniziative per detassare gli investimenti operati dalle casse dei professionisti in economia reale, ovvero la ridurre la tassazione dal 27 al 12,5 per cento come previsto per i titoli di Stato;

22) ad adottare iniziative volte a rendere, alla luce delle evidenze del Rapporto Cna «Comune che vai, fisco che trovi», l'Imu pagata sugli immobili strumentali delle imprese completamente deducibile dal reddito d'impresa a partire dall'anno d'imposta 2019, nella considerazione che la completa deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa, oltre a determinare un effetto importante sul total tax rate della piccola impresa, porterebbe maggiore equità nella tassazione, perché apporta maggiori benefici di riduzione della tassazione erariale alle imprese più vessate dalla tassazione comunale sugli immobili;

23) ad astenersi dall'adottare improvvide iniziative normative capaci solo di snaturare la recente riforma del regime forfettario per le partite Iva fino a 65.000 euro cui è applicata una flat tax pari al 15 per cento, nonché ad adottare iniziative per rivedere l'abrogazione della previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2019 relativa all'estensione della platea dei beneficiari fino alla soglia dei 100.000 euro, con flat tax pari al 20 per cento;

24) ad adottare iniziative, anche nell'ambito dell'imminente disegno di legge di bilancio, volte a ridurre costi, adempimenti e sanzioni a carico degli esercenti commerciali, senza alcun tipo di strategia effettiva contro l'evasione fiscale, nonché a evitare l'eccessiva polverizzazione del sistema tributario e la depressione dell'economia reale.
(1-00269) «Mandelli, Gelmini, Zanettin, Giacomoni, Porchietto, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis».