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Atto a cui si riferisce:
C.4/01158 (4-01158)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 18 ottobre 2019
nell'allegato B della seduta n. 241
4-01158
presentata da
COMAROLI Silvana Andreina

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si osserva che nel Testo unico ambientale (di cui al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006) l'inquinamento odorigeno viene genericamente ricondotto all'inquinamento atmosferico, e non sono individuabili nello stesso Testo unico, limiti specifici per le emissioni odorigene, se non quelli assegnati ad alcune sostanze per le emissioni convogliate e alla loro conseguente regolamentazione.
  La valutazione dell'impatto olfattivo è presa in considerazione nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per le attività industriali (autorizzazioni ambientali integrate — AIA), ove vengano prodotte emissioni odorigene. Infatti, in molti dispositivi AIA sono presenti specifiche prescrizioni concernenti le emissioni odorigene.
  Di norma, viene imposto l'obbligo di monitoraggio dell'emissione di sostanze odorigene abbinato alla valutazione della qualità dell'aria presso i recettori sensibili. All'esito di tali attività di monitoraggio, e nel caso di rilevazione di problematiche di odori, viene usualmente prescritto ai gestori degli impianti di presentare un piano di adeguamento con la definizione di misure volte a risolvere le criticità rilevate. La mancata ottemperanza alle prescrizioni presenti in AIA determina sanzioni ai sensi dell'articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Il legislatore ha approvato il decreto legislativo n. 183 del 15 novembre 2017, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 che si propone di dare indicazioni in merito alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché di riordinare il quadro normativo concernente gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
  Ulteriore riferimento normativo è ravvisabile la legge n. 68 del 2015, cosiddetta «norma sugli ecoreati» recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente».
  Sempre in relazione alla valutazione delle emissioni odorigene, il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), nell'ambito del programma triennale delle attività 2014-2016, esteso all'anno 2017, ha redatto linee guida finalizzate a disporre di un quadro di riferimento comune, data l'eterogeneità delle esperienze acquisite e delle metodologie di approccio utilizzate.
  Le autorizzazioni relative ad impianti di trattamento dei rifiuti sono di competenza regionale. Secondo quanto previsto dall'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spetta alle regioni l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e dei rifiuti non pericolosi, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi.
  Nelle competenze delle regioni rientra anche la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, oltre alla definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.
  La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, le quali prevedono la trattazione specifica delle emissioni odorigene.
  Il documento contribuisce alla definizione di standard di riferimento utili alla governance dei possibili impatti degli impianti di trattamento, da parte delle regioni per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, da parte delle Arpa circa lo svolgimento dei controlli. Ciò potrebbe consentire un potenziamento del controllo sulle emissioni odorigene e quindi garantire una maggiore a qualità e la salubrità dell'ambiente.
  La regione Lombardia ha precisato che la vigente normativa regionale (legge regionale n. 5 del 2010 e legge regionale n. 26 del 2003) pone in capo alle province, nel caso di specie quella di Cremona, sia la competenza in materia di valutazione ambientale sia quella autorizzativa.
  In merito all'impianto della ditta SOVEA la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. è stata svolta ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della Delibera di Giunta regionale 10 febbraio 2010 «Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti» (Delibera di Giunta regionale n. 11317 del 2010).
  In particolare, la citata delibera ha introdotto un metodo semi-quantitativo a supporto della valutazione ambientale per gli impianti di gestione rifiuti come quello in questione. Tale metodo valuta l'impatto odorigeno connesso alla gestione di rifiuti caratterizzando l'impianto oggetto di valutazione attraverso uno specifico indice che prende in esame le diverse tipologie di operazioni di gestione dei rifiuti effettuate, la tipologia di rifiuti e la quantità degli stessi.
  La Regione precisa che la provincia, quale autorità competente, nel corso dell'istruttoria ha verificato che i valori soglia che rendono obbligatoria la procedura di V.I.A. non vengono superati e che sono necessari interventi mitigativi e/o compensativi.
  Il proponente ha poi ulteriormente approfondito la tematica dell'impatto odorigeno effettuando gli approfondimenti previsti dalla delibera di Giunta regionale del 15 febbraio 2012 n. 3018 «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno» e nello specifico:

   è stato verificato l'impatto odorigeno rilevato presso l'impianto che la medesima società gestisce in comune di Ghedi, analogo a quello in progetto per tipologia di rifiuti trattati, struttura, modalità di conduzione ed ubicazione;

   si è stimato il potenziale impatto odorigeno dell'impianto in progetto;

   sono state individuate specifiche mitigazioni;

   è stato integrato il capitolo relativo alla salute pubblica (redatto ai sensi della Delibera di giunta regionale n. 4792 del 2016 come riportato nella relazione stessa) con una valutazione quali quantitativa degli inquinanti correlati alle emissioni odorigene ed una valutazione degli effetti dell'attività nei confronti della popolazione interessata.

  A supporto della valutazione fatta dalla provincia, la regione rileva altresì che le valutazioni formulate dal proponente sono state ritenute idonee anche da ARPA e dalle ATS territorialmente competenti, come desumibile dalla lettura dei contributi resi in istruttoria i quali si concludono con una serie di prescrizioni, adeguatamente recepite dalla Provincia nell'ambito del proprio provvedimento di non assoggettamento a V.I.A.
  Per quanto riguarda l'istanza di autorizzazione integrata ambientale, in sede di conferenza di servizi svoltasi il 21 gennaio 2019, sono emerse una serie di criticità espresse dall'ATS dalla provincia di Cremona dal comune di Crotta D'Adda, per le quali la provincia di Cremona, in qualità di autorità competente in materia, nel maggio scorso ha emesso il decreto n. 388 del 2019 di diniego all'impianto.
  In particolare l'ATS competente ha rilevato che, considerate le dimensioni del comune, l'indicatore sanitario che maggiormente consente valutazioni è l'ospedalizzazione per patologie respiratorie. Tale indicatore è correlato all'inquinamento ambientale, con particolare riferimento alle polveri sottili. Nel caso specifico i dati ARPA fanno osservare che la soglia sanitaria di riferimento e quella normativa di area sono state ampiamente superate.
  Il comune di Crotta D'Adda ha espresso parere negativo al progetto in quanto, nonostante la documentazione più volte presentata dal proponente, le diverse problematiche non hanno trovato adeguata soluzione, come l'impatto odorigeno del progetto, la valutazione della produzione di polveri, le modalità previste di gestione delle acque meteoriche, l'adeguatezza della viabilità di accesso (l'impianto non risulta accessibile ai mezzi pesanti), oltre al non rispetto delle BAT.
  La provincia di Cremona, nell'esprimere le proprie valutazioni, tra cui quella secondo la quale il proponente non ha dimostrato di aver adeguatamente applicato le BAT 1, 12, 17, 21, 36 che, ai sensi del comma 16, lettera a), dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono risultare applicate ai fini del rilascio dell'A.I.A per installazioni nuove, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 29-bis del medesimo decreto, in qualità di autorità competente, tenuto conto delle osservazioni emerse in sede della Conferenza dei servizi del 19 gennaio 2019, ha emesso il decreto n. 388 del 2019 di diniego dell'autorizzazione.
  Più in generale, per quanto riguarda le possibili iniziative normative volte a modificare le disposizioni di carattere procedurale in ordine alle emissioni odorigene attualmente consentite nella realizzazione delle centrali di compostaggio, la regione Lombardia precisa che con d.g.r. n. 12764 del 16 aprile 2003 «Linee guida per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di compost», è stato individuato un limite di emissione all'uscita dei sistemi di trattamento mediante biofiltrazione, pari a 300 O.U.E/m3.
  Successivamente, con Delibera di Giunta regionale n. 3018 del 15 febbraio 2012, la regione ha approvato la linea guida «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno», allo scopo di disciplinare la procedura autorizzativa per impianti che causano emissioni odorigene, fornendo indicazioni per la valutazione dell'impatto prodotto ai recettori sia mediante l'uso di modelli di dispersione sia con l'adozione di una specifica metodologia di gestione delle lamentele basata sulla raccolta delle informazioni su questionari compilati dalla popolazione esposta. La citata normativa non precisa, tuttavia, come effettuare una stima delle emissioni diffuse areali multiple.
  La regione ha rappresentato che, per quanto di sua competenza, è in corso la revisione della Delibera di Giunta regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010 «Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti».
  Con l'aggiornamento della delibera citata verranno introdotti elementi in grado di meglio caratterizzare gli impatti odorigeni e i conseguenti interventi necessari per il loro contenimento.
  Il decreto legislativo n. 183 2017 ha modificato il decreto legislativo n. 152 2006, aggiungendo l'articolo 272-bis, che introduce una specifica possibilità per la normativa regionale e per le autorità competenti, in sede di autorizzazione, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene.
  Tali misure di prevenzione e limitazione potranno consistere in valori limite di emissione, espressi in concentrazione volumetrica (come quantità su un volume, che possono essere espresse in O.U.E./m3 o in mg/Nm3), nonché specifiche portate massime (quantità sul tempo, espresse in OUE/s) e concentrazioni massime da definire in sede di autorizzazione.
  Potranno, inoltre, comprendere prescrizioni relative agli impianti aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento, così come procedure volte a definire, in sede di autorizzazione, i criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili intorno agli stabilimenti.
  Tanto premesso, circa le emissioni odorigene, il Ministero dell'ambiente e della tutela della territorio e del mare assicura che valuterà possibili misure legislative volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.
  
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.