• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01476/010/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1476/10/1011 presentato da ALAN FERRARI
mercoledì 16 ottobre 2019, seduta n. 006

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" (A.S. 1476),
premesso che:
il provvedimento in esame reca al Capo II alcune modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. D.L. crescita). In sede di esame presso le Commissioni riunite 10ª e 11ª sono stati presentati da tutti i gruppi parlamentari numerosi emendamenti volti ad abrogare o a modificare l'articolo 10 del decreto-legge 34 del 2019;
l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato alcune modifiche alla disciplina riguardante gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, prevedendo la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;
i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Con ulteriore modifica, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori;
il comma 3-ter dell'articolo 10 consente altresì ai beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle imposte sui redditi), di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli stessi interventi; tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l'esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Come per gli altri interventi disciplinati dalle norme in esame, è esclusa la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari;
considerato che:
le modifiche introdotte dall'articolo 10 del D.L. crescita hanno mostrato criticità in fase applicativa, destando forti preoccupazioni nella filiera delle imprese della riqualificazione energetica e della ristrutturazione del patrimonio immobiliare a uso residenziale, in particolare nelle piccole e medie imprese operanti nei settori degli impianti, del legno e dell'arredamento;
oltre sessanta imprese dei predetti settori, associate alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) affinché venga accertata l'illegittimità dell'articolo 10 del decreto crescita, per violazione della disciplina della concorrenza;
l'AGCM, nella segnalazione del 17 giugno 2019 inviata a Governo e Parlamento, pubblicata nel Bollettino settimanale n. 26 del 1° luglio, ha evidenziato che la norma, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni. Il nuovo sistema di incentivazione fiscale, di particolare appetibilità per la domanda, si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo realmente fruibile solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da 10 a 5 anni del periodo di compensazione del credito d'imposta;
in tale contesto, particolarmente destabilizzante per le piccole e medie imprese che operano nel settore è anche il disposto di cui al comma 3-ter, che, come già detto in precedenza, ha introdotto, anche per gli interventi di vendita e installazione di impianti fotovoltaici residenziali, la possibilità della cessione ai fornitori del credito IRPEF per detrazione fiscale da parte dei clienti. Anche tale beneficio può essere proposto ai clienti solo da grandi gruppi industriali, perché possiedono sia capienza di imposte a debito sufficientemente ampia per la compensazione dei crediti fiscali acquisiti dai clienti, sia la capacità di ricorrere al credito bancario, ovvero di imporre il timing dei pagamenti ai propri fornitori per colmare i gap di liquidità connessi con l'acquisizione dei crediti;
tenuto conto che:
il Ministro dello Sviluppo economico, nel corso della seduta del Senato del 10 ottobre 2019, dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, in risposta agli atti nn. 3-01170 e 3-01173, relativi ai profili di criticità della recente normativa in tema di interventi per la riqualificazione energetica e antisismica e, in particolare, delle modalità di compensazione delle spese, ha ribadito "l'esigenza evidente di modificare il testo" e ha altresì evidenziato la necessità di aprire "un tavolo di confronto per arrivare alla soluzione migliore", sentendo "i diversi portatori di interesse, quindi tutte le associazioni di categoria dei diversi settori", ritenendo la legge di bilancio "il provvedimento più consono dove proporre e produrre una modifica completa e congrua dell'articolo 10 del decreto crescita";
impegna il Governo:
ad adottare ogni più opportuna iniziativa di carattere normativo al fine di addivenire ad una rapida soluzione delle criticità emerse a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10 del D.L. crescita alla normativa in tema di interventi per la riqualificazione energetica e antisismica, nonché di installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, da inserire nel primo provvedimento utile all'esame del Parlamento, successivo alla chiusura del tavolo di confronto ministeriale.
(0/1476/10/1011)
Ferrari, Anastasi, Bini, Botto, Croatti, Dessì, Lanzi, Paragone, Rossomando, Vaccaro, De Petris, Errani, Laniece, Bressa, Steger, Grimani, Parente, Boldrini