• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01186 CIRINNA', MIRABELLI, VALENTE, BOLDRINI, DE PETRIS, FEDELI, IORI, MODENA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: il 14 ottobre 2019 gli organi di stampa hanno dato ampio risalto...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01186 presentata da MONICA CIRINNA'
mercoledì 16 ottobre 2019, seduta n.156

CIRINNA', MIRABELLI, VALENTE, BOLDRINI, DE PETRIS, FEDELI, IORI, MODENA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il 14 ottobre 2019 gli organi di stampa hanno dato ampio risalto alla vicenda denunciata da Laura Massaro, ed in particolare alla decisione con la quale il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto l'affido del figlio della stessa Massaro, minore, al padre, del quale il minore ha paura e che non frequenta da oltre sei anni, riconoscendo alla madre il diritto di vederlo solo ogni quindici giorni;

a quanto si apprende, la decisione del Tribunale per i minorenni di Roma si fonda sul presunto riscontro di una situazione di alienazione parentale del minore nei confronti del padre;

considerato che:

la cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS) non è riconosciuta dalla comunità scientifica, né è menzionata come disturbo, attualmente, nell'ultima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5);

la Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 13274 del 16 maggio 2019, ha escluso che una perizia attestante la scientificamente infondata alienazione parentale possa costituire l'esclusivo fondamento della decisione di affidare il minore al genitore asseritamente alienato, di consentire una relazione tra il minore e il suddetto genitore, o addirittura della decisione, ancor più grave, di collocare il minore presso una struttura, per sottrarlo all'ambiente genitoriale ritenuto alienante e di fronte all'avversione del minore alla collocazione presso il genitore asseritamente alienato;

in particolare, la Corte afferma che "qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell'ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005)";

pertanto, ciò che il giudice deve provare non è già la sussistenza della PAS, destituita di ogni scientifico fondamento, bensì l'effettivo situazione di disagio sofferta dal minore in conseguenza dei comportamenti dei genitori;

nonostante ciò, presunte diagnosi di alienazione parentale continuano ad essere poste a fondamento esclusivo di decisioni idonee ad incidere profondamente sulla serenità dei minori, e dunque sulla tutela del loro migliore interesse che, per costante orientamento della giurisprudenza, delle convenzioni internazionali per la tutela dei diritti del fanciullo, e dello stesso diritto interno, deve orientare come criterio esclusivo ogni decisione che riguardi il minore;

per questo, ogni decisione che riguardi il minore non può mai fondarsi su premesse acritiche e dogmatiche, tanto più se fondate su assunti sconfessati dalla stessa comunità scientifica, ma deve piuttosto basarsi sull'osservazione serena ed imparziale delle concrete condizioni di vita ed esperienza del minore, avendo come unico orizzonte la tutela del suo miglior interesse, a prescindere da ogni precomprensione di tipo ideologico,

il persistere di tali decisioni lascia minori e genitori in una condizione di inaccettabile vulnerabilità e incertezza e non assicura la coerenza degli orientamenti della giurisprudenza minorile rispetto alle più avanzate acquisizioni della scienza medica e psicologica;

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo a fronte di tali orientamenti della giurisprudenza minorile, fermo restando il dovuto rispetto verso l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire l'adeguata formazione dei giudici minorili in merito ai temi evocati in premessa, onde favorire una miglior consapevolezza dei più delicati aspetti della questione, con particolare riguardo allo stato della ricerca psicologica e dunque alla inattendibilità scientifica della cosiddetta sindrome di alienazione parentale.

(3-01186)