• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00343 (7-00343) «Ferrari, Zoffili, Raffaele Volpi, Fantuz, Formentini, Zicchieri, Toccalini, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00343presentato daFERRARI Roberto Paolotesto diMartedì 15 ottobre 2019, seduta n. 239

   Le Commissioni III e IV,

   premesso che:

    un'industria nazionale dei materiali per la difesa e la sicurezza efficiente e competitiva, oltre a rappresentare uno strumento essenziale per l'affermazione della sovranità dello Stato, agevola il rinnovamento costante degli equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate e contribuisce in vario modo alla crescita del prodotto interno lordo;

    l'industria dei materiali per la difesa e la sicurezza sostiene la ricerca avanzata nel campo dei sistemi e delle strumentazioni ad alta intensità di tecnologia, che spesso hanno rilevanti ricadute anche sul piano delle applicazioni e produzioni civili, offre impieghi ad alto valore aggiunto e, nel caso del nostro Paese, fornisce un apporto rilevante alla bilancia commerciale con l'estero;

    l'industria della difesa, in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo di grande rilievo, costituisce una parte rilevante dell'economia nazionale, incidendo in maniera significativa sul prodotto interno lordo e presentando importanti ricadute occupazionali, sia in via diretta che in relazione all'indotto;

    il mercato dei materiali di armamento è fra i più complessi al mondo, anche perché dal carattere strategico e sensibile del suo campo di attività deriva un quadro normativo del tutto particolare, sia nei singoli ordinamenti interni che nel quadro delle relazioni commerciali internazionali, che sono peraltro fortemente influenzate da fattori politici, rapporti tra Stati e sistemi di alleanze;

    i recenti significativi sviluppi nel campo della difesa comune europea (tra cui, in particolare, l'avvio della cooperazione strutturata permanente e l'istituzione di un fondo europeo per la difesa) rendono ancora più urgente il rafforzamento dell'industria nazionale, per consentirle di partecipare nelle migliori condizioni a progetti collaborativi e alleanze industriali;

    è pertanto necessario assicurare un quadro normativo che superi ogni elemento di possibile penalizzazione delle imprese italiane, anche in ragione del crescente pericolo di acquisizioni estere ostili e del consistente rischio di vedere pregiudicate molte occasioni di cessioni e di attività imprenditoriali all'estero;

    l'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, stabilisce che «Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi»;

    tale normativa, cui è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2015, pur avendo consentito un proficuo coordinamento tra la politica estera e di sicurezza nazionale e il comparto industriale della difesa, ha evidenziato limiti e criticità che appare opportuno superare,

impegnano il Governo:

   a predisporre le opportune iniziative al fine di permettere allo Stato italiano di svolgere, nei confronti degli Stati con i quali sussistono accordi di cooperazione o di assistenza tecnico-militare, oltre alle attività di supporto tecnico-amministrativo, sostegno logistico e assistenza tecnica, anche attività di carattere contrattuale, nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di esportazione di armamenti di cui alla legge n. 185 del 1990;

   ad adottare iniziative per integrare il processo normativo avviato nel 2013, nel quadro dei limiti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, introducendo anche per i Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e della Nato, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 537-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, lo strumento autorizzativo della licenza globale di progetto, superando contestualmente la previsione del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990;

   ad adottare iniziative per modificare di conseguenza la normativa di attuazione, attualmente prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2015, operando anche una semplificazione delle procedure in essa previste;

   a prevedere adeguate forme di coordinamento istituzionale a sostegno del comparto dell'industria della difesa, anche attraverso «cabine di regia» interministeriali;

   a prevedere un nucleo tecnico-operativo, di ausilio alla struttura di coordinamento di cui all'impegno precedente, che, operando nel pieno rispetto della normativa vigente concernente l'esportazione dei materiali d'armamento, costituisca l'interfaccia tra i vertici del Governo e il sistema delle imprese, in modo da fornire a queste ultime ogni possibile supporto nella competizione sui mercati mondiali.
(7-00343) «Ferrari, Zoffili, Raffaele Volpi, Fantuz, Formentini, Zicchieri, Toccalini, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto».