• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03822 (4-03822)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03822presentato daPARENTELA Paolotesto diLunedì 14 ottobre 2019, seduta n. 238

   PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   con nota del maggio 2016 la città metropolitana di Reggio Calabria inviava l'elenco delle opere strategiche da realizzare, prevedendo l'intervento di completamento del lungomare di Marina di San Lorenzo con finanziamento di un milione di euro;

   con delibera di giunta comunale del giugno 2018 veniva approvato il progetto definitivo;

   al fine di acquisire tutti i pareri necessari per la redazione del progetto esecutivo, il 3 agosto 2018 veniva indetta conferenza dei servizi ai sensi di legge;

   la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia provvedeva il 27 dicembre 2018 a trasmettere il proprio parere contrario, acquisito al protocollo comunale oltre i termini di legge;

   il 1° febbraio 2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori, con allegato il verbale di chiusura della suddetta conferenza dei servizi;

   l'intervento progettuale ricade in area costiera, bene paesaggistico di interesse nazionale, tutelato da vincolo prioritario ex decreto legislativo n. 42 del 2004, sicché nessuna nuova opera può essere realizzata senza il parere favorevole della competente Soprintendenza;

   detto intervento prevede una «piastra» (che significa nuova superficie non permeabile) di oltre 1 ettaro, con una sezione trasversale totale di circa 18 metri, per una lunghezza di quasi 630 metri lineari;

   per l'interrogante l'infrastruttura costituisce una vera e propria «barriera», una drastica soluzione di continuità tra il centro urbanizzato e la fascia di costa e di spiaggia;

   il progetto esecutivo è stato dunque approvato nonostante il progetto definitivo non sia stato sottoposto come per legge alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, benché sia contrario alle disposizioni normative del quadro territoriale regionale paesaggistico della regione Calabria, che vieta interventi di tale natura, e si scontri con il parere negativo della Soprintendenza ai beni paesaggistici;

   pur ricadendo il progetto in area sito di interessa comunitario, il suddetto progetto esecutivo non è stato preceduto dallo studio d'incidenza ambientale, presupposto essenziale per escludere o affermare la necessità della valutazione d'incidenza da parte della regione Calabria;

   la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;

   il comune di San Lorenzo ricade nel perimetro dell'area di tutela ambientale identificata come Zona speciale di conservazione, di tipo B, COD IT9350145 Fiumara Amendolea;

   il progetto in questione potrebbe avere un'incidenza significativa sul suddetto sito;

   l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita nell'ordinamento nazionale dal ridetto decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, dispone che «le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica»;

   secondo l'interrogante il progetto definitivo, essendo un'estensione del precedente progetto, approvato nel 2001, andava sottoposto a screening di Via;

   le disposizioni del codice dell'ambiente stabiliscono che la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale debba svolgersi sulla base della valutazione congiunta di elementi relativi alle caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, le dimensioni, la produzione di rifiuti, l'inquinamento, i disturbi ambientali e il rischio di incidenti), alla loro localizzazione e alle caratteristiche dell'impatto potenziale (la portata, durata o reversibilità del progetto);

   nella fattispecie non è stato posto in essere alcuno degli atti propri del procedimento di verifica di assoggettabilità –:

   quali urgenti iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere a difesa delle suddette aree tutelate.
(4-03822)