• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03806 (4-03806)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03806presentato daALAIMO Robertatesto diVenerdì 11 ottobre 2019, seduta n. 237

   ALAIMO, NAPPI, DEL SESTO, FARO, D'ORSO, PIGNATONE, NESCI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa per il personale, alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per ciascun ente, nonché al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

   per gli enti strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in dissesto – ai sensi degli articoli 243 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico degli enti locali – le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, presso il Ministero dell'interno;

   con recenti provvedimenti, il legislatore ha disposto l'ampliamento degli spazi assunzionali degli enti locali, fermi restando la programmazione e l'equilibrio di bilancio, ma tale misura è di fatto inapplicabile agli enti sopraindicati, in quanto, a legislazione vigente, oltre all'imposizione della rideterminazione della pianta organica che prescinde dal piano del fabbisogno, è inibita l'assunzione, a qualsiasi titolo, di personale, ivi inclusa l'assunzione conseguente ai processi di stabilizzazione del personale precario o la semplice proroga dei relativi contratti, nei casi di mancata approvazione degli strumenti finanziari (bilancio di previsione, conto consuntivo e bilancio consolidato), per l'esercizio in corso;

   nel complesso, tali divieti determinano anche l'interruzione dei contratti in corso, che può riverberarsi nella paralisi di interi uffici e servizi (la polizia municipale, i servizi tecnici o la ragioneria, i servizi dedicati all'assistenza socio-sanitaria della collettività), i quali sono ormai retti quasi unicamente da personale precario;

   nel caso specifico, si intende segnalare la distorsione che si verifica allorquando gli enti si trovino in assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti «infungibili», indispensabili per l'attuazione degli obiettivi perseguiti, per assolvere ai servizi pubblici essenziali verso i cittadini secondo adeguati livelli quantitativi e qualitativi, la cui mancanza rischia di alimentare un circuito vizioso in ordine all'inadeguatezza dell'ente –:

   se il Governo, al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, intenda adottare iniziative per prevedere misure derogatorie che consentano a detti enti di procedere all'assunzione di figure professionali infungibili ove esse risultino propedeutiche al percorso di risanamento o al mantenimento dei servizi pubblici essenziali, nei casi in cui si configuri, per le stesse, assoluta carenza di organico delle medesime o di personale precario per il quale procedere con le vigenti misure di stabilizzazione.
(4-03806)