• C. 1939-907-1276-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 10 ottobre 2019); DEIANA Paola, Relatore per la maggioranza - MURONI Rossella, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1276 Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 6  
                      Articolo 7  
                    Articolo 6                       Articolo 8  
                      Articolo 9  
                    Articolo 7                       Articolo 10  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1939-907-1276-A

DISEGNO DI LEGGE

1939

presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge SalvaMare»)

Presentato il 26 giugno 2019

E

PROPOSTE DI LEGGE

907

d'iniziativa dei deputati
MURONI, FORNARO

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino

Presentata l'11 luglio 2018

1276

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, MANTOVANI

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

Presentata il 17 ottobre 2018

(Relatrici: DEIANA e MURONI)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 10 ottobre 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1939. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 907 e 1276 si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1939, recante promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»), come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto;

   condivisi gli importanti obiettivi sottesi all'intervento legislativo, il quale si pone la finalità di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge sia soprattutto volto a disciplinare aspetti che rientrano nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché al tema della tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione, quale valore primario che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato;

   segnalato inoltre come le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 attengano alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

   rilevato altresì come le disposizioni dell'articolo 2 concernenti gli impianti portuali di raccolta e la componente aggiuntiva della tassa o tariffa sui rifiuti per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati attengano, rispettivamente, alle materie «porti e aeroporti civili» – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di legislazione concorrente – e alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 3, il quale detta disposizioni per lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti, prevedendo a tal fine, al comma 1, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del predetto decreto ministeriale attuativo, atteso che tali campagne, oltre a coinvolgere gli enti gestori delle aree protette, enti spesso connessi agli enti territoriali, appaiano riconducibili non solo alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, della tutela dell'ambiente, ma anche a quella, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, della valorizzazione dei beni ambientali;

   b) con riferimento all'articolo 5, il quale prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge e della Strategia per l'ambiente marino di cui al DPCM 10 ottobre 2017 e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, demandando la disciplina delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne a un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto ministeriale attuativo previsto, in quanto le predette campagne di sensibilizzazione appaiono riconducibili alla materia, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, della valorizzazione dei beni ambientali;

   c) con riferimento all'articolo 6, il quale, nel prevedere il rilascio agli imprenditori ittici i quali, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati, di un riconoscimento ambientale, stabilisce, al comma 2 che la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento sia demandata a un regolamento ministeriale da adottare dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e, al comma 3, prevede l'emanazione di un ulteriore regolamento ministeriale, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 4 del 2012, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio il rispettivo contenuto dei due distinti provvedimenti attuativi previsti nei richiamati commi 2 e 3, che sembrano in parte sovrapporsi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1939, recante «Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare» («Legge SalvaMare»), come risultante dalle modifiche approvate dalla VIII Commissione in sede referente, e le abbinate proposte di legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1939 Governo (Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare), quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

   rilevato che l'articolo 5-bis, aggiunto nella fase emendativa, reca disposizioni per incentivare nelle scuole l'educazione ambientale per la salvaguardia del mare, prevedendo in particolare che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del mare in particolare, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; e che nelle scuole sia inoltre promossa la pratica del riuso dei beni;

   rilevato altresì che l'articolo 5-ter, anch'esso aggiunto nella fase emendativa, novella l'articolo 52 il Codice della nautica da diporto (di cui decreto legislativo n. 171 del 2005), il quale ha istituito una Giornata del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, prevedendo che in occasione della giornata in questione gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere iniziative volte a diffondere la conoscenza e la cultura del mare; in particolare, l'articolo 5-ter del testo in esame modifica la norma citata per includere nell'ambito delle iniziative in questione anche il «riferimento alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei rifiuti marini»;

   considerato che iniziative di promozione dell'educazione ambientale sono state già assunte, a livello normativo e amministrativo, anche nella corrente legislatura, e ricordato, in particolare, che la proposta di legge per l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (C. 682 e abbinate), approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato il 30 aprile 2019, all'articolo 3 incarica il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di definire linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento una serie di tematiche, tra cui «educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 5-bis, valuti la Commissione Ambiente l'opportunità di coordinare le nuove iniziative ivi definite per l'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole con le diverse misure normative e amministrative e le diverse iniziative già previste in questa materia, per ricondurle ad un quadro unitario.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1939, di iniziativa governativa, recante «Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (Legge SalvaMare)», adottato come testo base, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

   condivise le finalità del provvedimento, volto promuovere il recupero dei rifiuti nelle acque nell'ottica della salvaguardia della natura, della tutela della biodiversità e della valorizzazione dell'acqua come bene comune;

   rilevato che l'articolo 1, comma 1, disciplina le definizioni, tra cui quelle di «nave», «porto» e «imbarcazione da diporto», in parte riprendendo in parte innovando le definizioni già contenute nel decreto legislativo n. 182 del 2003, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi; le definizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003, tra cui quella di «imbarcazione da diporto», sono destinate ad essere superate in sede di attuazione della nuova direttiva 2019/883/UE che abroga la precedente direttiva del 2000;

   rilevata l'opportunità di valutare un coordinamento tra le diverse definizioni, al fine di evitare stratificazioni normative,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1939 e abb., recante disposizioni per la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (cosiddetta «Legge SalvaMare»),

   rilevata l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 1, che i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti «speciali» prodotti dalle navi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   la problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino, ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffusa preoccupazione. Le materie plastiche, infatti, rappresentano la componente principale dei rifiuti marini, trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter);

   si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno;

   il provvedimento in discussione persegue, quindi, il condivisibile obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, alla promozione dell'economia circolare e alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione dei rifiuti stessi;

   le misure previste vanno, nella direzione di agevolare il conferimento dei rifiuti raccolti in mare durante le operazioni di pesca, coerentemente alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/883/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che introduce una disciplina espressamente dedicata ai rifiuti accidentalmente pescati;

   come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge C. 1939, attraverso il provvedimento in esame si intende sia «chiarire il quadro normativo di riferimento, evitando conseguenze sanzionatorie per i pescatori che effettuino la raccolta “accidentale” durante l'attività di pesca», sia «incentivare i pescatori stessi al conferimento dei rifiuti pescati agli impianti portuali di raccolta»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 1939 Governo e abb., recante «Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (“Legge Salvamare”)»;

   considerato che la problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino ha recentemente assunto le dimensioni di una sfida globale, soprattutto con riferimento alle materie plastiche, che sono le componenti principali dei rifiuti marini che si stima rappresentino fino all'85 per cento di tali rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter); la rilevanza del problema dei rifiuti marini è stata, in particolare, sottolineata nel 35° considerando della direttiva rifiuti 2018/851/UE, ove si afferma che «la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015»;

   considerato altresì che al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione «Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare», l'UE ha recentemente emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché la direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE) - che dovrà essere recepita entro il 28 giugno 2021 - la quale ha previsto, tra le novità, l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei «rifiuti accidentalmente pescati»;

   rilevato come il disposto normativo del disegno di legge nella sostanza anticipi un parziale recepimento della citata direttiva n. 2019/883/UE, in particolare laddove essa prevede un regime di favore per i rifiuti accidentalmente pescati, disponendo, all'articolo 8, paragrafo 2, che, per tali rifiuti, «non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti», e che «per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili»;

   constatato che il disegno di legge, nel nuovo testo approvato dalla Commissione di merito, ha esteso il suo ambito di applicazione, includendo tra i «rifiuti accidentalmente pescati», anche quelli raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, dalle reti durante le operazioni di pesca e occasionalmente con qualunque mezzo - laddove invece il punto 4) dell'articolo 2 della direttiva 2019/883/UE definisce i «rifiuti accidentalmente pescati» come i «rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca» – , specificando, inoltre, che nella definizione di «nave» sono compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti, ampliandone pertanto la portata in coerenza con la definizione recata dall'articolo 1, paragrafo 1, della citata direttiva n. 2019/883/UE;

   rilevato altresì che il diritto di conferimento senza ulteriori oneri e l'obiettivo, previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/883/UE, di evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, viene perseguito dal disegno di legge mediante la previsione della copertura degli oneri per la gestione di tali rifiuti a valere su una specifica componente aggiuntiva alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa, secondo criteri e modalità che dovranno essere definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

   preso atto che con una modifica all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge si è inteso specificare che i predetti oneri per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati debbano essere distribuiti sull'intera collettività nazionale;

   condivise le finalità perseguite dal disegno di legge, avente l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il del disegno di legge C. 1939 recante disposizioni per la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

  rilevato che:

   il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 5, la materia di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, valorizzazione dei beni culturali e ambientali; rilevano infine, con riferimento all'articolo 2, le materie porti e aeroporti civili, di competenza concorrente, e sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost.), nonché, con riferimento agli articoli 5-bis e 5-ter, la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) Cost.);

   l'articolo 2, comma 4, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti; al riguardo, richiamato il parere contrario reso dalla Conferenza unificata sul testo originario provvedimento nella seduta del 1° agosto 2019 e preso atto delle modifiche introdotte nel testo per recepire alcune preoccupazioni espresse in quella sede dalle regioni (vale a dire l'equiparazione tra i rifiuti in questione e i rifiuti urbani e la specificazione che la componente aggiuntiva sarà applicata a tutti i comuni e non solo a quelli costieri), si invita comunque la Commissione di merito ad approfondire l'impatto della misura di cui all'articolo 2, comma 4, anche valutando, con finalità compensative dei maggiori oneri per la finanza locale, l'introduzione di misure di premialità per i comuni che ottengano i migliori risultati in termini di recupero dei rifiuti in mare e per quelli che sostengano i maggiori costi;

   l'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti; si tratta di misure che appaiono riconducibili, oltre che alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente, a quella di competenza concorrente della valorizzazione dei beni ambientali. Potrebbe quindi risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto attuativo del Ministro dell'ambiente previsto al comma 1;

   l'articolo 5 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, della Strategia per l'ambiente marino di cui al DPCM 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; anche tali campagne appaiono riconducibili alla materia di competenza concorrente della valorizzazione dei beni ambientali; anche in questo caso, pertanto, potrebbe quindi risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto attuativo del Ministro dell'ambiente previsto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    approfondire l'impatto sulla finanza locale delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, anche prendendo in considerazione, con finalità compensative, l'introduzione di misure di premialità per i comuni che ottengano i migliori risultati in termini di recupero dei rifiuti in mare e per quelli che sostengano i maggiori costi;

    coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell'ambito della procedura di adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti agli articoli 3 e 5.

Testo
del disegno di legge n. 1939

Testo
della Commissione

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge SalvaMare»)

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)

Art. 1.
(Definizioni)

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

  1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

  2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:

   a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo;

   a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

   b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare di cui alla lettera c);

   b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

   c) «campagna di pulizia del mare»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

   c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

   d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare;

   d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

   e) «autorità competente»: il comune territorialmente competente;

   e) identica;

   f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1.

   f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

   g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

   h) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

   i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

Art. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.

  1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.

  2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

  2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

  3. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

  3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.

  4. Identico.

  5. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

  4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

  6. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

  5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 4 del presente articolo, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

  7. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, nonché le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione delle stesse al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo.

Art. 3.
(Campagne di pulizia del mare)

Art. 3.
(Campagne di pulizia)

  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia del mare organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree marine interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

  3. Alle campagne di cui al comma 1 possono partecipare gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.

  3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo, le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

  4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

  4. Identico.

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

  1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

  1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione)

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione)

  1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità per l'effettuazione delle predette campagne.

  1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'effettuazione delle predette campagne.

Art. 6.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».

Art. 6.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Certificazione ambientale)

Art. 8.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

  1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è rilasciata una certificazione ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

  1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

  2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio della certificazione di cui al comma 1 del presente articolo.

  2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  3. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di cui al comma 1 anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  Vedi comma 2

Art. 9.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Identico.