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Atto a cui si riferisce:
C.1/00251    premesso che:     la tecnologia 5G costituisce una piattaforma abilitante per realizzare servizi capaci di sostenere un nuovo modello di società e costituisce una...



Atto Camera

Mozione 1-00251presentato daSCAGLIUSI Emanueletesto diLunedì 7 ottobre 2019, seduta n. 233

   La Camera,

   premesso che:

    la tecnologia 5G costituisce una piattaforma abilitante per realizzare servizi capaci di sostenere un nuovo modello di società e costituisce una tecnologia dalle grandi potenzialità che potrà essere applicata in diversi settori come la salute (e-health), l'istruzione (e-learning), le pubbliche amministrazioni, l'industria, l'agricoltura, determinando cambiamenti radicali, e la cosiddetta trasformazione digitale dovrebbe garantire un miglioramento dell'efficienza nella comunicazione tra le diverse piattaforme, con evidenti vantaggi nella gestione di servizi complessi;

    la tecnologia 5G rappresenta la nuova e più avanzata frontiera degli standard per le connessioni da dispositivi mobili, in quanto capace di assicurare una velocità di download e upload molto elevata;

    le tecnologie e i sistemi di telecomunicazione che sono stati sviluppati impiegano campi elettromagnetici a frequenze appartenenti alla banda che, non a caso, è definita radiofrequenza perché consentono la trasmissione e la ricezione di segnali per le radiocomunicazioni;

    il 5G è considerato essere una «tecnologia abilitante», in quanto, grazie all'altissima ampiezza di banda e la bassissima latenza, permette di sviluppare soluzioni innovative di utilizzo della rete internet, favorirà lo sviluppo del Paese quale base di soluzioni tecnologiche e driver dell'innovazione;

    nel 2018 l'Italia, con grande anticipo anche rispetto al resto dei Paesi europei – ponendosi al secondo posto nell'indice Desi 2019 in termini di 5G Readiness – ha proceduto ad assegnare le bande di frequenza 5G attraverso l'asta pubblica indetta dal Ministero dello sviluppo economico, generando introiti pari a 6 miliardi e 550 milioni di euro – nettamente superiori ai 2,5 miliardi di euro previsti dalla legge di bilancio per il 2018;

    le procedure per definire i nuovi standard per il 5G sono attualmente all'attenzione delle istituzioni nazionali ed europee e alcune di queste, in particolare quelle all'attenzione dei comitati tecnici, sono in via di conclusione;

    una recente analisi della società di consulenza Ernst & Young evidenzia come le implicazioni economiche correlate alla disponibilità di reti e servizi 5G sul sistema Paese siano pari a circa lo 0,3 per cento del prodotto interno lordo all'anno in media per i primi 15 anni a partire dal 2020, con un impatto di circa 5-6 miliardi di euro all'anno, tenendo conto sia dei maggiori investimenti generati dalle piattaforme 5G-enabled nei vari ambiti applicativi, sia dei risparmi conseguenti all'utilizzo di tali piattaforme;

    lo sviluppo del 5G si inserisce in una strategia europea condivisa, come espresso bene dal 5G for Europe action plan e dalla direttiva 1972/18 relativa al nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Quest'ultimo ribadisce che gli Stati europei possono prevedere limitazioni per sviluppo delle reti, che siano però proporzionate e non discriminatorie e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;

    la stessa Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha incluso la definizione di standard comuni per il 5G tra gli obiettivi principali sulla governance digitale del nuovo corso dell'Europa e che diversi comitati tecnici europei come il 3GPP stanno sviluppando soluzioni e standard comuni per il 5G, alcuni di questi in via di conclusione;

    nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla IX Commissione della Camera dei deputati per quanto riguarda i dati disponibili e le preoccupazioni emerse in alcuni segmenti della società rispetto a possibili danni per la salute della popolazione connessi alla introduzione del 5G, è stato lo stesso Istituto superiore di sanità a smentirle;

    allo scopo di proteggere la popolazione da eventuali effetti sulla salute provocati dall'esposizione ai campi elettromagnetici, sono state formulate, dagli organismi preposti, apposite linee guida internazionali che individuano limiti di esposizione cautelativi valutati e fissati sulla base di verifiche ed evidenze scientifiche circa gli effetti di tale esposizione;

    le richiamate linee guida individuano i limiti per tutte le gamme di frequenza riservate ai servizi mobili (100 MHz-300GHz). La tecnologia di rete non ha alcuna rilevanza rispetto ai limiti definiti che dipendono soltanto dalla potenza trasmessa dagli impianti e dalla frequenza utilizzata. Tutte le frequenze utilizzate dal 5G, incluse le spesso citate onde millimetriche, ricadono ampiamente all'interno di quelle considerate dalle linee guida;

    le normative nazionali sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza hanno sempre seguito un approccio cautelativo, tale da portare alla definizione e all'emanazione di leggi che prevedono limiti di esposizione per la popolazione più restrittivi rispetto a quanto riportato nelle linee guida di riferimento internazionali definite dalla Commissione scientifica internazionale, denominata International commission on non-ionizing radiation protection (Icnirp), e dalla raccomandazione 1999/512/CE;

    a livello nazionale, la materia dei limiti di emissioni elettromagnetiche ha trovato la sua regolamentazione nella legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», la cui impostazione riflette il principio di precauzione di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;

    l'articolo 6, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un Sottosegretario da questi delegato, che, tra le funzioni, annovera: quelle della promozione di attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica, la realizzazione di accordi di programma con gestori di elettrodotti, con i proprietari dei medesimi o delle reti di trasmissione finalizzati alla promozione di tecnologie e tecniche di costruzione di impianti in grado di ridurre le emissioni ambientali; la promozione di intese e accordi di programma con imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico o lavorativo e con gestori di servizi trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di ridurre al minimo le emissioni ambientali;

    a suddetto Comitato è inoltre riconosciuta una funzione consultiva sugli atti di competenza del Governo, nonché funzione di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla medesima legge n. 36 del 2001;

    le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico appaiono di grande utilità ai fini dell'opportuna tutela dell'ambiente e della salute e della sicurezza delle persone dal fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico;

    la base per i regolamenti nazionali dei diversi Paesi europei sono dettate dalle linee guida stabilite dall'Icnirp, che sono state sottoposte a revisione nel corso del 2018 dopo un lungo lavoro di rassegna e valutazione della letteratura internazionale intervenuta negli ultimi vent'anni. La conclusione di tale revisione è attesa per la fine dell'anno e ci si attende una sostanziale riconferma delle linee guida già pubblicate nel 1998;

    l'Icnirp ha pubblicato una nota in cui viene testualmente affermato che: «Sono stati pubblicati due recenti studi sugli animali che indagano il potenziale carcinogenico dell'esposizione a lungo termine ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (EMF) associati ai telefoni cellulari: uno dal Programma nazionale di tossicologia degli Stati Uniti (NTP 2018a, b) e l'altro dall'Istituto Ramazzini (Falcioni et al. 2018). Questi studi, tra gli altri, sono stati presi in considerazione durante la revisione delle linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza di Icnirp. Tuttavia, entrambi gli studi hanno incongruenze e limitazioni, che influenzano l'utilità dei loro risultati per la definizione di linee guida sull'esposizione, ed entrambi devono essere considerati nel contesto di altre ricerche di cancerogenicità su animali e persone. Complessivamente, sulla base delle considerazioni esposte di seguito, Icnirp conclude che questi studi non forniscono una base affidabile per la revisione delle linee guida esistenti sull'esposizione alla radiofrequenza»;

    le grandezze fisiche di riferimento utilizzate per fissare i limiti sono il sar (specific absorption rate) misurato in w/kg (watt per chilogrammo), che misura la potenza assorbita dal corpo, e la densità di potenza (p) in w/m2 (watt per metro quadro), che è la grandezza fisica caratterizzante la propagazione dell'onda elettromagnetica nell'ambiente. Il fattore di sicurezza applicato dalle linee guida internazionali è pari a 50 per la popolazione generale esposta al campo. E dunque i limiti fissati dalle raccomandazioni sono 50 volte inferiori rispetto ai valori di soglia minima per i quali sono stati osservati degli effetti sanitari;

    a livello europeo, solo l'Italia, la Bulgaria, la Polonia e il Belgio (sia pur con alcune diversità) hanno adottato un limite pari a 6 v/m, laddove tutti gli altri Paesi si attestano in media su limiti che oscillano tra i 41 e i 58 v/m;

    anche se la numerosità di studi relativi alle frequenze specifiche del 5G è relativamente limitata, non ci sono ragioni scientifiche o logiche per prevedere effetti diversi da quelli legati alle tecnologie precedenti, in quanto gli effetti dei campi elettromagnetici sui biosistemi sono stati studiati da Icnirp per le bande di frequenza fino a 300 GHz, incluse dunque le frequenze già utilizzate e/o che saranno utilizzate dalle tecnologie delle telecomunicazioni radio-mobili di tutte le generazioni dal 2G al 5G;

    il Ministero della salute ha finanziato, presso il Centro nazionale di controllo delle malattie, il progetto triennale Camelet, sviluppato dall'Istituto superiore di sanità, che, tra le altre cose, ha creato un sito tematico, finalizzato a fornire ai cittadini un quadro globale dei risultati delle ricerche delle più innumerevoli organizzazioni nazionali e internazionali delle normative di protezione e delle strutture preposte al controllo dei campi elettromagnetici;

    nel corso della memoria consegnata in Commissione trasporti nel febbraio 2019, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in essere promossa dalla stessa Commissione, per l'Istituto superiore di sanità le esposizioni delle persone ai campi attualmente utilizzati per le telecomunicazioni sono infatti molto inferiori ai limiti di esposizione fissati per prevenire gli effetti termici (a loro volta molto inferiori alle soglie di esposizione effettivamente in grado di produrre tali effetti) ed è prevedibile che sarà così anche nel caso del 5G e, se è vero che con il 5G saranno utilizzate molte più antenne, per l'Istituto superiore di sanità non vi è motivo di ritenere che le esposizioni delle persone aumenteranno significativamente;

    un aspetto di particolare novità della tecnologia 5G è che, oltre alla comunicazione tra persone, sarà finalizzata anche al cosiddetto «internet delle cose», in cui sono i vari dispositivi wireless a comunicare direttamente tra loro utilizzando le frequenze nella banda 24-28 GHz attualmente molto poco, o quasi per niente, utilizzata;

    per il 5G serviranno le cosiddette small cells, aree di territorio dal raggio che può andare da poche decine di metri a circa 2 chilometri. Per coprire queste celle di dimensioni più piccole di quelle attualmente utilizzate per la telefonia cellulare saranno necessarie potenze di emissione più basse di quelle attuali, con una distribuzione dei livelli di esposizione più uniforme e con picchi di emissione più bassi nelle zone in prossimità delle antenne rispetto a quanto avviene attualmente;

    bisogna scongiurare che una cattiva informazione che spesso si propaga attraverso i social network possa compromettere un avanzamento tecnologico del nostro Paese, creando incertezze anche nell'ambito degli investimenti in corso,

impegna il Governo:

1) a proseguire con l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo – con riferimento alle tecnologie di comunicazione radio e non solo 5G – accompagnando le riforme normative necessarie con adeguate iniziative istituzionali di comunicazione volte a soddisfare le esigenze di informazione chiara ed esaustiva per l'opinione pubblica;

2) a garantire un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, che tenga conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale in tema di elettromagnetismo;

3) a tener conto dello sviluppo tecnologico in atto nel settore delle telecomunicazioni e delle opportunità di crescita e competitività che tale sviluppo offre al Paese;

4) ad adoperarsi nelle sedi più opportune, facendo ove necessario ricorso a iniziative di tipo legislativo per rivedere e migliorare l'impianto normativo alla base della realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nazionali di rete mobile, perseguendo l'obiettivo di una maggiore omogeneità e semplificazione normativa a livello locale.
(1-00251) «Scagliusi, Bruno Bossio, Paita, Stumpo, Barbuto, Cantini, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Gariglio, Grippa, Marino, Nobili, Pizzetti, Raffa, Andrea Romano, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani».