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Atto a cui si riferisce:
C.5/02797 (5-02797)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02797

  La legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, a carattere vitalizio, da parte dello Stato.
  A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia, che a differenza delle altre, dotate di autonomia speciale, non ha tuttora provveduto a modificare il proprio Statuto con la previsione di tali competenze.
  Pertanto, il Ministero della salute gestisce, in via amministrativa, quasi 9.000 posizioni che riguardano sia gli indennizzati i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia.
  La normativa in esame prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo, di importo pari al 50 per cento di quello base, in caso di riconoscimento della seconda patologia tra HIV e una tra HCV e HBV.
  Inoltre, è previsto un assegno «una tantum» da riconoscere ai congiunti di danneggiati deceduti a causa della patologia correlata all'infezione di 77.000 euro circa, in unica soluzione o rateizzato in 15 anni.
  La sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale in materia di rivalutazione della indennità integrativa speciale di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che, al comma 13, disponeva che «il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione».
  Si è verificato, pertanto, a partire dal dicembre 2011, un aumento esponenziale dei giudizi instaurati al fine di ottenere quanto riconosciuto dalla Consulta.
  L'Amministrazione ha provveduto in via amministrativa all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio di tutti i soggetti, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché al pagamento degli arretrati maturati a tale titolo.
  Si sta provvedendo alla liquidazione degli arretrati dal 2011 a ritroso, della rivalutazione degli indennizzi per coloro che hanno ottenuto tale riconoscimento in via giudiziale.
  Per quanto concerne il risarcimento dei danni, occorre precisare che non è mai avvenuto alcun blocco di alcun pagamento, e men che meno per incapienza delle risorse finanziarie.
  Tanto più che il legislatore, con l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha introdotto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, entro il 19 gennaio 2010, e tale beneficio è stato previsto anche per coloro che, avendo aderito alla transazione, hanno instaurato un contenzioso per il riconoscimento del solo danno «jure proprio».
  In tal caso, il beneficio non può essere riconosciuto agli eredi che non hanno, all'epoca, aderito alla transazione, né che abbiano instaurato un contenzioso per risarcimento danni dopo la data del 1o gennaio 2008.
  In ogni caso, il Ministero della salute procede alla liquidazione dei titoli di condanna al risarcimento dei danni sia jure proprio che jure hereditatis passati in giudicato, secondo l'ordine cronologico di notifica.