• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02797 (5-02797)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02797presentato daBELLUCCI Maria Teresatesto diMercoledì 2 ottobre 2019, seduta n. 231

   BELLUCCI e GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, è stata riconosciuta ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, la possibilità di domandare e ottenere un indennizzo da parte dello Stato;

   l'indennizzo consiste in un assegno bimestrale vitalizio, il cui importo è raddoppiato per i soggetti che hanno entrambe le patologie, Aids ed epatite, reversibile per quindici anni e cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

   se la persona danneggiata, dopo aver presentato domanda, muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota delle rate di rimborso maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte del danneggiato;

   secondo la Corte di cassazione, l'indennizzo è riconducibile agli articoli 2 e 32 della Costituzione, in quanto si configura come misura economica di sostegno collegata ad una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria volta alla salvaguardia della salute stessa;

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle regioni, ma il Ministero è rimasto legittimato passivo nei giudizi derivanti dall'applicazione della legge n. 210 del 1992;

   dopo la pronuncia del 2009 con la quale aveva riconosciuto il diritto agli indennizzi, la Corte europea dei diritti umani nel 2016 ha condannato l'Italia a corrispondere più di dieci milioni di euro ai ricorrenti per danno materiale e morale dovuto ai numerosi ostacoli incontrati nell'ottenimento degli indennizzi;

   anche i soggetti cui oltre cinquemila sentenze definitive, risalenti all'anno 2013 e successivi, hanno riconosciuto i loro diritti in materia di rivalutazione e riconoscimento degli indennizzi e di risarcimento, non hanno ancora ricevuto le somme dovute, come anche molte persone contagiate, che hanno, invece, sospeso i procedimenti giudiziari e scelto la strada della trattativa con il Ministero della salute, introdotta da due leggi del 2007 allo scopo di estinguere i contenziosi pendenti;

   nel luglio del 2016 il Ministero ha bloccato il pagamento che spettava agli eredi che hanno agito iure proprio, nonostante sia previsto per legge un assegno una tantum di 150 milioni di euro, sembra a causa della contrazione delle risorse disponibili per la sanità –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire l'erogazione dei risarcimenti dovuti ai soggetti lesi, ottemperando ai propri doveri nei confronti dei soggetti danneggiati, se ancora in vita, o delle loro famiglie.
(5-02797)