Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/02804 (5-02804)
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02804presentato daFORNARO Federicotesto diMercoledì 2 ottobre 2019, seduta n. 231
FORNARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo la legge n. 94 del 15 luglio 2009, in caso di nascita di un bambino da genitori stranieri, essi devono fare la dichiarazione di nascita davanti all'ufficiale dell'anagrafe del comune e il neonato sarà così aggiunto al loro permesso di soggiorno;
pure essendo garantita a ogni bambino l'iscrizione all'anagrafe, anche in presenza di genitori sprovvisti del permesso di soggiorno, la necessità di presentare i documenti attestanti la regolarità della presenza in Italia dei genitori crea una discriminazione e possibili difficoltà per i bambini, in quanto i genitori che all'atto della dichiarazione di nascita non avessero un regolare permesso di soggiorno incorrerebbero in possibili sanzioni, fino all'espulsione stessa;
tale situazione è stata ben evidenziata nel Terzo rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, del novembre 2017 (cap. 3.1): «Rispetto al diritto di registrazione alla nascita si fa presente che l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, avvenuta con legge 15 luglio 2009 n. 94 in combinato disposto con gli artt. 316-326 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per il timore di essere eventualmente espulsi»;
il Ministero dell'interno ha emanato una circolare (n. 19 del 7 agosto 2009) che afferma: «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto», tuttavia, trattandosi di una circolare essa non ha la valenza di legge e non sempre viene presa in considerazione nell'applicazione della norma –:
se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare tutte le iniziative necessarie, affinché venga garantita ai figli degli stranieri la dichiarazione di nascita all'anagrafe, nel rispetto della Costituzione e della Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, eliminando la presentazione del documento di soggiorno dei genitori ed evitando in questo modo che i bambini possano non venire iscritti all'anagrafe.
(5-02804)