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Atto a cui si riferisce:
C.5/02750 (5-02750)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 settembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02750

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, richiamando i dati OCSE circa le proiezioni di vendita al dettaglio attraverso i canali e-commerce e le stime della Commissione europea relative all'evasione fiscale dell'IVA da parte delle aziende che vendono in rete, chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per salvaguardare i canali di vendita tradizionali rispetto alle multinazionali che beneficiano di una fiscalità di vantaggio. Ciò soprattutto al fine di evitare fenomeni evasivi e condotte dannose all'economia del Paese.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre anzitutto evidenziare che le multinazionali operanti nel settore digitale, in base all'attuale sistema di tassazione internazionale, beneficiano spesso di una fiscalità vantaggiosa dovuta alla capacità di effettuare vendite on-line con una minima presenza fisica nel paese. Su questo problema di portata globale, l'Amministrazione Finanziaria italiana è stata tra le più attive nelle sedi internazionali, quali l'UE, l'OCSE e il G20 al fine di trovare rapidamente una soluzione condivisa a tale problematica.
  Anche grazie al ruolo dell'Italia, che detiene la Presidenza di due dei sei gruppi di lavoro coinvolti, è stato approvato prima dell'estate in sede OCSE, in formato «inclusive framework» (comprendente oltre 130 Paesi) un «Programma di lavoro per sviluppare una soluzione condivisa alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia». Tale programma intende completare il progetto BEPS, e sulla base di due «pilastri» si è posto l'obiettivo di pervenire ad una soluzione globale condivisa entro la fine del 2020.
  Per quanto riguarda in particolare l'imposta sul valore aggiunto si fa presente che la direttiva (UE) 2017/2455 del consiglio del 5 dicembre 2017, prevede a tutela della riscossione dell'IVA che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, le piattaforme che facilitano le vendite on line a consumatori privati siano responsabili del versamento dell'imposta per le cessioni a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR e per le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità.
  Con specifico riferimento, invece, ai profili relativi all'attuazione del progetto BEPS e, in particolare, alla cosiddetta web tax, occorre precisare che a livello nazionale, si sono registrati diversi interventi legislativi, di diretta ed indiretta incidenza, sul fronte della cosiddetta Digital Economy.
  Tali interventi includono, anzitutto, la previsione di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata che consente ai soggetti non residenti, con determinate caratteristiche, di chiedere all'Agenzia delle Entrate, con una serie di risvolti positivi sul piano sanzionatorio, una valutazione sulla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (con specifica istanza di accesso al regime dell'adempimento collaborativo). Al riguardo, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2019, rubricato «Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, attuativo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017».
  Con specifico riferimento alla, imposizione sulle transazioni digitali, si precisa che la nuova formulazione dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 – che abroga la web tax precedente – presenta similitudini con l'imposta sui servizi digitali (DST) di matrice europea ed a questa sembra ispirarsi.
  In ultimo, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica», prevede che: «Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica».
  Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, sono state, dunque, individuate le modalità e i termini con i quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.
  Infine, per quanto concerne le azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione nel settore del commercio elettronico, si stanno realizzando investimenti in capitale materiale e immateriale per approntare moderne tecniche di web scraping e machine learning finalizzate ad intercettare le transazioni sospette su piattaforme di market place.
  Tali tecniche esplicheranno, più compiutamente, il loro potenziale a seguito dell'introduzione delle recenti disposizioni normative che prevedono la comunicazione dei dati relativi agli operatori economici da parte di soggetti terzi, come le piattaforme digitali ed intermediari delle locazioni brevi. La piena operatività di tali norme richiederà, necessariamente, un ragionevole lasso di tempo per contemperare il giusto rispetto delle disposizioni in vigore in materia di privacy.