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Atto a cui si riferisce:
C.5/02752 (5-02752)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 settembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02752

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 79 con la quale – alla luce dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 maggio 2019 – si chiarisce che l'attività esercitata dalle autoscuole non possa intendersi al pari dell'insegnamento scolastico o universitario e, dunque, non possa considerarsi esente ai fini del pagamento dell'IVA. Si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative si intendano adottare per evitare il recupero forzoso di tali somme a danno dei clienti ai quali il pagamento dell'IVA non è stato addebitato in forza di specifica esenzione prevista per legge.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17, ha interpretato la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, in materia di esenzione IVA, precisando che questa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Con la risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha recepito quanto disposto dalla Corte di giustizia, precisando altresì che, in considerazione della valenza interpretativa della sentenza, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici, necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi imponibile, agli effetti dell'IVA.
  Mentre il principio di interpretazione e applicazione uniformi del diritto comunitario porta a un'applicazione delle disposizioni comunitarie sin dalla loro emanazione, i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, conducono a un'applicazione delle stesse finalizzata a tutelare gli operatori che hanno fatto legittimo affidamento sulle disposizioni normative, come applicate e interpretate dalle Autorità dei singoli Stati membri.
  Secondo la stessa Corte di Giustizia, dunque, il principio del legittimo affidamento e la portata «innovativa» mitigano l'efficacia ex tunc delle sentenze pregiudiziali (cfr. le sentenze del 21 settembre 2017, C 326/15 e C 605/15) e portano ad escludere l'applicazione per il passato del principio in esse affermato.
  Nella citata risoluzione n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha, dunque, riconosciuto il legittimo affidamento del contribuente, in applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale consente di non irrogare sanzioni né richiedere interessi moratori.
  Ciò premesso, si fa presente che sono allo studio proposte normative finalizzate ad attribuire efficacia ex nunc alla sentenza C-449/2017, evitando che la stessa operi in danno dei contribuenti i quali, sulla base del legittimo affidamento generato dalla vigente norma interna, come interpretata dalla precedente prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in esenzione da IVA.
  Tale intervento normativo dovrebbe, altresì ridefinire l'ambito applicativo dell'esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi, quindi, gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, atteso che la sentenza della Corte di Giustizia ha fatto venire meno le condizioni di compatibilità dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con l'articolo 132, comma 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE.