• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/02753 (5-02753)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 settembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02753

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili hanno proclamato l'astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 1o ottobre 2019.
  Il motivo dell'agitazione, che si estende anche alla partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti, è connesso alle criticità che si stanno verificando in ordine all'applicazione per l'anno d'imposta 2018 dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere le predette criticità ed in particolare, prospettano la possibilità che, per il primo anno di applicazione (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018) sia consentito ai contribuenti procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell'ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo «a regime» dal periodo d'imposta successivo o, in alternativa l'integrale disapplicazione degli ISA per l'anno 2018.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che gli ISA rappresentano un sistema che, attraverso l'introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari.
  Va ricordato agli stessi è correlato l'accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (articolo 9-bis decreto-legge n. 50 del 2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: esonero dal visto conformità; esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.
  Tanto premesso, in merito alle difficoltà riscontrate, a livello applicativo si evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.
  Allo stesso modo, deve evidenziarsi che la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
  Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell'elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, deve evidenziarsi che nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 è stato precisato che «non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati».
  In merito alla asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore, si osserva che l'adempimento dichiarativo in tema di ISA è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.
  Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d'imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l'annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.
  Inoltre, con gli ISA è stato eliminato l'obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e 19.000 contribuenti per cui l'attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.
  In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza ed assistenza fiscale si rappresenta che ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 14 del decreto-legge 50 del 2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell'accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.
  Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l'attribuzione di un determinato punteggio «non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo».
  Deve inoltre ricordarsi che, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.
  In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite «note aggiuntive» presenti nel software di compilazione.
  Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l'Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle «posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli» tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.
  Inoltre, per limitare l'aggravio di informazioni alla comunicazione delle quali è tenuto il contribuente, l'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che: «a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.».
  In conclusione, l'applicazione degli ISA non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all'Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l'azione di contrasto all'evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.
  Il Governo avvierà un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l'intero processo, rivedendone eventuali criticità.