• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02759 (5-02759)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02759presentato daMANZATO Francotesto diMercoledì 25 settembre 2019, seduta n. 227

   MANZATO, GUIDESI e VIVIANI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il sistema di contingentamento produttivo definito «regime delle quote latte» ha richiesto un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito, attribuito dall'Unione europea ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori, per poi procedere – nel caso di splafonamenti – alla riscossione delle multe (il cosiddetto «prelievo supplementare»);

   l'applicazione del sistema è stata segnata da «splafonamenti» della quota produttiva assegnata e da un ampio contenzioso accumulato nelle sedi giudiziarie nazionali ed europee;

   la sentenza della Corte di giustizia europea del 27 giugno 2019 (Causa C-348/18) ha contestato all'Italia i criteri impiegati nel quantificare le multe latte per le campagne dal 1995/96 al 2002/2003 interpretando l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 3950/1992 nel senso che «qualora uno Stato decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»;

   la riassegnazione delle quote non utilizzate non è stata, quindi, effettuata in via paritaria tra i produttori (criterio di proporzionalità) ma con criteri di «preferenza» – stabiliti dalla legge n. 118 del 1999 – dando precedenza, ad esempio, alle aziende in aree difficili, come quelle montane; una regola di buon senso ma non prevista dai regolamenti europei, almeno in una prima fase, quella che va dal 1992 al 2003;

   solo dal 2003, con il regolamento 1788/2003, gli Stati membri hanno avuto l'autorizzazione a procedere alla riassegnazione delle quote in base a criteri decisi dagli stessi Stati e dunque diversi da quello proporzionale;

   anche la sentenza della Corte di giustizia europea dell'11 settembre 2019 (Causa C-46/18), per la campagna 2003/2004, ha stabilito che l'Italia ha utilizzato criteri arbitrari e non in linea con le regole europee, affermando che i regolamenti comunitari su questa materia non prevedono «che il rimborso (...) debba favorire, in via prioritaria, i produttori che (...) abbiano adempiuto il loro obbligo» quindi, le restituzioni devono riguardare tutti i produttori, che siano o meno in regola con il pagamento delle multe; infine, si afferma che «non osta a che (...) sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo (...) di versare su base mensile tale prelievo»;

   la conseguenza delle pronunce della Corte di giustizia europea sarà verosimilmente quella di un riconteggio di tutte le multe comminate agli allevatori;

   il regime delle quote latte ha avuto significative ripercussioni sulla struttura produttiva della filiera del latte italiano. Migliaia di aziende hanno cessato l'attività, solo 1 stalla su 5 è sopravvissuta al regime, anche a causa delle stesse multe;

   l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 ha certificato la totale inattendibilità e falsità dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati;

   in virtù di ciò, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si è proceduto a costituire una commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», al fine di evitare di procedere ad attività di recupero in presenza di nuove circostanze che potrebbero condurre ad una rivisitazione della correttezza delle procedure seguite e dei criteri di calcolo adottati, fino ad incidere sull'effettivo ammontare delle somme dovute –:

   alla luce delle pronunce della Corte di giustizia europea, come il Ministro intenda procedere a salvaguardia dei produttori di latte in un contesto economico caratterizzato tanto da un'elevata esposizione economica delle aziende agricole, quanto da una riduzione del prezzo del latte.
(5-02759)