• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03641 (4-03641)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03641presentato daMANTOVANI Lucrezia Maria Benedettatesto diMercoledì 25 settembre 2019, seduta n. 227

   MANTOVANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   all'interno del decreto-legge n. 113 del 2018, l'articolo 29-bis introduce modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, si modificano gli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

   l'articolo 93 del codice della strada reca disposizioni inerenti all'immatricolazione e all'obbligo del possesso della carta di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi. La novità in esame vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-bis dell'articolo 93), salvo quanto previsto per taluni casi di leasing, locazione o comodato;

   i veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono essere dotati di un documento dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve essere custodito a bordo e sottoscritto dall'intestatario. Deve inoltre recare una data certa. Il possesso di tale documento è prescritto anche per il veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con impresa estera. La disciplina si applica, nel rispetto del codice doganale comunitario, alle imprese che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. In mancanza del documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente (nuovo comma 1-ter);

   nei mesi scorsi si sono registrati molti casi controversi e degni di particolare attenzione. Solo per citarne alcuni: una signora residente a Rimini e alla guida dell'auto con targa sammarinese del marito sammarinese è stata multata di 712 euro con confisca della vettura. In precedenza, era stato disposto il fermo (al casello autostradale) di un pullman scolastico targato San Marino dell'azienda sammarinese Benedettini che ha poi deciso di rinunciare a trasportare scolaresche italiane in gita. Un altro pullman targato RSM e condotto da un autista italiano che portava una comitiva di turisti cinesi in aeroporto è stato fermato lungo la strada e i turisti sono stati costretti a chiamare una colonna di taxi per riuscire a prendere l'aereo;

   il provvedimento legislativo italiano sta creando seri problemi anche a chi semplicemente è domiciliato o lavora appena fuori i confini italiani pur restando residente in Italia. In difficoltà sono molti dei 5.800 frontalieri, non solo a San Marino ma anche nelle zone di confine comprese tra il Principato di Monaco e la Svizzera –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritenga necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di individuare soluzioni concrete per i soggetti interessati;

   se il Governo non ritenga di valutare l'adozione di iniziative per definire un periodo di sospensione del provvedimento al fine di consentire ai soggetti coinvolti di dotarsi dei mezzi necessari per essere in regola con le nuove disposizioni.
(4-03641)