• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02751 (5-02751)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02751presentato daMANCINI Claudiotesto diMartedì 24 settembre 2019, seduta n. 226

   MANCINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17, della Corte di giustizia dell'Unione europea fornisce una interpretazione della nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della direttiva (CE) del 28 novembre 2006, n. 112, nel senso che non si intende ricompreso l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida;

   con la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019 l'Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello sulla tematica in questione ha specificato che in forza dei suddetti principi e in considerazione della valenza interpretativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa, si ritiene che l'attività esercitata, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell'Iva;

   le organizzazioni di categoria esprimono preoccupazione per la difficoltà se non impossibilità di recuperare l'aliquota Iva sugli allievi, che hanno pagato quanto pattuito secondo i listini degli anni scorsi quando vigeva per legge l'esenzione, e per la sicurezza stradale con il calo drastico delle ore di guida dovuto all'aumento delle tariffe in conseguenza dell'innalzamento al 22 per cento dell'imposta a carico dei consumatori –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo per scongiurare che le autoscuole debbano richiedere ai clienti degli ultimi cinque anni il pagamento dell'Iva non applicata in forza di una esenzione in vigore per legge dal 1972.
(5-02751)